Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza n. 47515/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato da tre imputati, la cui vicenda processuale si conclude con una condanna non solo alla conferma della pena, ma anche al pagamento di ulteriori somme. Questo provvedimento è un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sul ruolo specifico della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. Tre individui erano stati condannati per gravi reati previsti dal Testo Unico sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). La Corte d’Appello, pur assolvendo un altro coimputato, aveva confermato la responsabilità penale per i tre ricorrenti, rideterminando la pena.
Contro questa decisione, gli imputati hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. Il loro obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e perché è un ricorso inammissibile
Gli imputati hanno basato il loro ricorso su diverse censure, che possono essere riassunte come segue:
* Violazioni di legge e vizi di motivazione: sostenevano che i giudici d’appello avessero commesso errori nell’applicare la legge e nel giustificare la loro decisione.
* Errata valutazione delle prove: contestavano il modo in cui le prove a loro carico erano state interpretate.
* Erronea affermazione della responsabilità: mettevano in discussione la loro colpevolezza e il loro coinvolgimento nei fatti.
* Errata qualificazione giuridica: ritenevano che i fatti dovessero essere inquadrati in una fattispecie di reato diversa e meno grave.
Nonostante la pluralità dei motivi, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato con chiarezza le ragioni della sua decisione. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché le doglianze presentate erano:
1. In parte generiche: Le critiche alla sentenza d’appello erano formulate in modo vago, senza indicare con precisione il punto della decisione che si contestava e le ragioni giuridiche a sostegno.
2. In parte reiterative: Molti degli argomenti erano una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti, con adeguate motivazioni, dalla Corte d’Appello. Proporre nuovamente le stesse questioni senza nuovi profili di legittimità rende il ricorso superfluo.
3. Volte a una rivalutazione dei fatti: Il punto cruciale della decisione risiede qui. I ricorrenti, di fatto, non stavano denunciando un errore di diritto, ma chiedevano alla Cassazione di riesaminare le prove e dare una diversa interpretazione dei fatti. Questo compito, però, non spetta alla Suprema Corte, che è “giudice di legittimità” e non “giudice di merito”. Il suo ruolo non è stabilire come sono andati i fatti, ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per i ricorrenti. Essi sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. È uno strumento straordinario volto a correggere specifici errori di diritto. Chi intende presentare un ricorso deve formulare censure precise, specifiche e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese, come accaduto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze sono formulate in modo generico, sono una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non riesamina il merito?
Significa che la Corte non può rivalutare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Il suo compito è limitato a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo un imputato e rideterminando la pena, e confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, al concorso di persone nel reato e alla qualificazione giuridica dei fatti;
ritenuto che i ricorsi siano inammissibile in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023