Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul corretto modo di impugnare una sentenza penale. Il caso evidenzia come un ricorso inammissibile sia destinato al rigetto quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare specifiche critiche di legittimità. Questo principio è fondamentale, specialmente quando si discute l’applicazione di istituti come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un imputato. L’interessato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, nota come “particolare tenuità del fatto”. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare tale beneficio.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia non risiede in una valutazione nel merito della tenuità del fatto, ma in un vizio procedurale del ricorso stesso. I giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una “pedissequa reiterazione” delle censure già sollevate in appello. In sostanza, la difesa si era limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni giuridiche con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha chiarito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Pertanto, un ricorso è considerato “aspecifico”, e quindi inammissibile, quando non individua precisi errori di diritto nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato in modo giuridicamente corretto la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p., basandosi sulla “gravità della condotta” posta in essere dal ricorrente. Non avendo il ricorso mosso alcuna critica puntuale a tale ragionamento, limitandosi a riproporre la propria tesi, è venuto meno al suo scopo fondamentale. La Cassazione ha dunque ribadito che non è suo compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la legittimità della decisione. La ripetizione di argomenti già disattesi si traduce in una richiesta implicita di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe violato la legge o motivato in modo illogico. La pronuncia serve da monito per i difensori, sottolineando l’importanza di elaborare atti di impugnazione che si confrontino dialetticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di tesi già sconfessate. Per il cittadino, ciò si traduce nella conferma che l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto, deve essere esercitato secondo regole precise che ne garantiscano l’efficienza e la serietà.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, è aspecifico, cioè si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (appello) senza muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione di tale norma perché ha ritenuto la condotta dell’imputato di una certa gravità, non ravvisando gli estremi della “tenuità del fatto”. La Cassazione ha confermato la correttezza di questa valutazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43737 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualme con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 1 della mot Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità considerazione della gravità della condotta posta in essere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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