Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma non rappresenta un’occasione per riesaminare completamente i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda i rigorosi paletti che definiscono un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione è generica, ripetitiva o mira a una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata. Analizziamo una decisione esemplare che chiarisce questi principi.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa e meno grave fattispecie di reato, quella prevista dall’articolo 341 bis del codice penale (Oltraggio a un pubblico ufficiale).
La difesa del ricorrente si è concentrata sulla necessità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, un’argomentazione già presentata e respinta nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato una serie di vizi che ne hanno determinato l’immediato rigetto. I giudici hanno sottolineato che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire nuovamente i fatti o di valutare diversamente le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato inammissibile per tre ragioni fondamentali:
1. Ripetitività: I motivi erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dai giudici di merito.
2. Richiesta di riesame nel merito: La richiesta di riqualificazione del reato si traduceva, in sostanza, in una sollecitazione a una diversa valutazione delle prove e a una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
3. Genericità: L’impugnazione è risultata generica, in quanto non si è confrontata specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello, mancando di evidenziare un vizio logico o giuridico concreto.
La Decisione Finale e le sue Conseguenze
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è priva di conseguenze per il ricorrente. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’obbligo di pagare le spese del procedimento e di versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto. L’impugnazione deve essere mirata a contestare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi difensive, senza attaccare puntualmente il ragionamento del giudice d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è immune da vizi logico-giuridici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è essenziale un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende impugnare. È necessario individuare errori specifici e argomentarli con precisione, evitando contestazioni generiche o la semplice riproposizione di tesi già respinte. In assenza di questi requisiti, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche, come dimostra la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era meramente ripetitivo di argomenti già valutati, era generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando, limitandosi a contestazioni vaghe senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1188 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1188 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22423/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla esatta qualificazione giuridica dei fatti e riconducibilità al diverso reato previsto dall’art. 341 bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volto a sollecitare un diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè generico r alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 n vembre 2025.