Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è l’esito che si verifica quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, la normativa che disciplina gli stupefacenti. L’imputato, dopo la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su una serie di critiche alla sentenza di secondo grado, che includevano:
* La valutazione della sua responsabilità penale.
* L’analisi e l’interpretazione delle prove raccolte.
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* La dosimetria della pena, ovvero la quantificazione della sanzione inflitta.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte Suprema di riconsiderare elementi che erano già stati ampiamente discussi e decisi nei primi due gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale.
In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati come una mera riproposizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), tentava di ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di essere un ‘terzo giudice del fatto’.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico. Le critiche mosse alla sentenza impugnata non si confrontavano specificamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello, limitandosi a contestazioni astratte e non circostanziate. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento giuridico, e non semplicemente ignorarlo.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte Suprema chiarisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza opportunità per discutere il merito di una causa. Deve essere un atto tecnico, mirato a denunciare specifici errori di diritto. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è severa. Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna diventa definitiva e, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente ripetitivi di censure già valutate e miravano a una nuova valutazione dei fatti non consentita, e, dall’altro, erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i punti contestati nel ricorso?
Il ricorso contestava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo questa decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1178 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1178 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22339/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990)
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell al mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perchè gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.