Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che le censure articolate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardanti la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, il quale, oltre ad annoverare diversi precedenti penali non ha dimostrato alcuna resipiscenza, e la gravità dei fatti per il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio (terzo motivo di ricorso), che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni del decisum, ponendo in evidenza le circostanze di cui si è appena detto.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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