Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il 30/12/1975
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Marco;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale in ordine agli artt. 192, 194 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere i giudici di appello travisato le risultanze istruttorie i relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricors dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili d censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti lui attribuiti, e dunq non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, dal momento che il ricorrente ha prospettato una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, ignorando così la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione in fatto delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, in conclusione, deve osservarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, contrariamente rispetto alla contestata insufficienza di materiale probatorio a sostegno della colpevolezza del prevenuto, ha congruamente indicato i plurimi elementi in base ai quali è stato ritenuto che il ricorrente sia l’autore delle diverse condotte delittuose a lui imputate, esplicando chiaramente le ragioni di fatto e diritto del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg- 6-8 della impugnata sentenza);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa disapplicazione della recidiva specifica e infraquinquennale in relazione al reato di indebito utilizzo di una carta bancomat cui al capo f) di imputazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di merito, fornendo sul punto una compiuta e non illogica motivazione – come emerge a pag. 8 della impugnata sentenza – ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedent
condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che la corretta applicazione della recidiva esclude che il reato si sia prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024