Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OLBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo d’impugnazione è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto correttamente richiamato da entrambi i giudici dell doppia sentenza conforme, a mente del quale La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la querela, con firma autenticata dal difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura provenienza) (Sez. 4 – , Sentenza n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 – 01).
considerato che il secondo motivo di ricorso -con cui si contesta la sussistenza della fattispecie di reato e l’elemento soggettivo- è meramente reiterativo della medesima doglianza di merito, adeguatamente affrontata dalla Corte di appello che ha spiegato che la produzione del documento di falsa fideiussione sia stato elemento idoneo a trarre in inganno la vittima (pag. 3 della sentenza impugnata)e ora trasfuso nel ricorso in esame. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appell motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di un sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizion delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è indeducibile avendo il giudice di merito fatt riferimento, a pagina 3 della sentenza impugnata, a specifici elementi del fatto, non sindacabili in questa sede di legittimità, per negare la lieve entità dello stesso. a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate
I .
dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia;
considerato che il quarto motivo di ricorso -con cui si contesta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche- oltre e sporre questioni di merito non consentite in sede di legittimità, è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente