Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in appello per un reato fiscale, ha presentato ricorso alla Suprema Corte, vedendoselo però respingere senza un esame nel merito. Analizziamo perché.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Brescia in data 11/10/2023 per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (presumibilmente una dichiarazione fraudolenta), ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
Il Ricorso Inammissibile e i Principi della Cassazione
La Corte Suprema ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso sia stato scritto nel rispetto delle regole processuali. La Corte ha individuato due vizi capitali nell’atto di impugnazione.
Mancanza di Specificità e Ripetitività
Il primo grande difetto riscontrato è stata la mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato nuove e precise critiche alla sentenza d’appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e, soprattutto, già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero già argomentato in modo corretto sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti, ma deve attaccare specificamente le ragioni giuridiche della decisione impugnata.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Sede di Legittimità
Il secondo errore è stato chiedere alla Cassazione di fare qualcosa che non rientra nei suoi poteri. Il ricorrente ha tentato di sollecitare una ‘rivalutazione delle risultanze istruttorie’, ovvero un nuovo esame delle prove per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti. Questo è un compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado (il cosiddetto ‘merito’). La Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire come sono andati i fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. Le censure sono state definite ‘meramente contestative e prive di concretezza’, orientate a una rivalutazione delle prove preclusa in questa sede. Pertanto, essendo l’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge, è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha anche ritenuto che non si potesse escludere un profilo di colpa nella proposizione del ricorso, giustificando così la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. È quindi essenziale che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando sterili ripetizioni di argomenti già sconfessati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello e chiedeva una rivalutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove del processo (le ‘risultanze istruttorie’). Il suo compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si presume una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURARI NOME nato a LIMBIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp 6,7 e 8 sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza, nonché orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle/mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 21/06/2024