Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Apparenti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito conduca a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e l’onere argomentativo che grava sulla parte ricorrente. La Corte Suprema, con questa pronuncia, ribadisce la necessità di una critica circostanziata e specifica della sentenza impugnata, pena la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, chiedeva alla Corte di Cassazione di riqualificare il fatto come un’ipotesi di minore gravità, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 648 del codice penale. La difesa sosteneva questa tesi basandosi sul presunto scarso valore del bene ricettato, nello specifico la targa di un veicolo. La Corte d’Appello aveva già rigettato questa argomentazione, ma la difesa l’ha riproposta identica dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e la nozione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso non possono limitarsi a una semplice e pedissequa reiterazione delle ragioni già esposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica, capace di confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata e di evidenziarne eventuali vizi di legittimità.
Il Valore Strumentale della Targa
Un punto centrale della questione era la valutazione della targa del veicolo. La Corte di merito aveva ritenuto che il valore della targa non fosse limitato al suo costo materiale, ma includesse anche un “valore strumentale e potenziale” superiore. Questo valore deriva dalla sua funzione identificativa e dalla possibilità di utilizzarla per commettere altri illeciti. Il ricorrente, nel suo atto, non ha contestato specificamente questa argomentazione, limitandosi a insistere sul modesto valore economico del bene in sé.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato rigettato?
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e lineari. Il ricorso è stato giudicato inammissibile essenzialmente per due ragioni connesse tra loro.
In primo luogo, i motivi sono stati qualificati come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
In secondo luogo, proprio a causa di questa ripetitività, i motivi sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”. Omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi della Corte d’Appello (relativa al valore strumentale della targa), l’atto di ricorso non ha assolto la sua tipica funzione di critica argomentata. In sostanza, non ha spiegato perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata in diritto o viziata logicamente, ma si è limitato a riproporre la propria tesi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rappresenta un monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per cassazione. La pronuncia conferma che per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure mirate, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata e ne mettano in luce le specifiche lacune. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate non solo è inefficace, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, rafforza il ruolo della Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge e sottolinea l’onere per i difensori di elaborare atti che siano strumento di una critica effettiva e non di un sterile dissenso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si fonda su motivi che sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come viene considerato il valore di una targa di un veicolo in un caso di ricettazione?
Secondo la decisione, la targa di un veicolo possiede un valore strumentale e potenziale superiore al mero valore economico del bene in sé, e questa valutazione può impedire che il reato venga qualificato come di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24915 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., sono indeducib perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ì nella parte in cui ritiene che la targa di un veicolo possegga un valore strumentale e potenziale superiore rispetto al valore economico del bene in sé;
che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside e