Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRINCIPATO NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condanNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in data antecedente e prossima al 21/01/2018, per avere ricettato sette fucili di provenienza illecita;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla propria responsabilità, essendogli stata attribuita la disponibilità dei fucili solo per avere egli acquistato un tubo in plastica simile a quello in cui le armi erano custodite, ma senza accertare se si trattava delle stesse armi per la cui detenzione e porto era stato già condanNOME, e senza valutare che, essendo stati trovati altri due nascondigli analoghi, quei fucili potevano appartenere ad altri soggetti, in particolare cacciatori di frodo, vista anche la distanza temporale dall’accertamento della detenzione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esamiNOME detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto esaminando unitariamente tutti gli elementi indiziari, e traendo da tale valutazione unitaria la prova della responsabilità del ricorrente quale unica ricostruzione plausibile, esplicitamente respingendo l’ipotesi alternativa suggerita dalla difesa, perché del tutto priva di riscontri;
ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa il significato e la rilevanza di alcuni dei vari indizi esaminati dai giudici, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, e che l’impugnazione sia, in relazione ad ogni motivo, inammissibile o manifestamente infondata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente