Ricorso inammissibile: perché la Cassazione respinge le impugnazioni generiche
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che l’atto di impugnazione sia specifico, critico e pertinente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a ripetere argomenti già esposti, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso emblematico in materia di ricettazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa era di aver ricevuto sette fucili di provenienza illecita. La condanna si basava su una serie di elementi indiziari, tra cui l’acquisto da parte dell’imputato di un tubo in plastica simile a quello in cui le armi erano state occultate e rinvenute.
La difesa, non soddisfatta della decisione della Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato delle ipotesi alternative, come la possibilità che le armi appartenessero ad altri soggetti (ad esempio, cacciatori di frodo), dato il ritrovamento di altri nascondigli simili nella zona.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico, e quindi inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi e la Mancanza di Confronto
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorrente si è limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati nel giudizio d’appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dei motivi precedenti. È necessario, invece, che l’atto si confronti criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, evidenziando in modo specifico dove e perché il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe errato, illogico o contraddittorio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva esaminato tutti gli indizi in modo unitario e con una motivazione logica e coerente aveva escluso le ipotesi alternative suggerite dalla difesa, ritenendole prive di riscontri. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa logicità, è risultato inefficace.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il secondo, e forse più importante, principio ribadito dalla Corte è la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è rivalutare i fatti o decidere quale, tra più ricostruzioni possibili, sia la più credibile. La sua funzione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Chiedere alla Cassazione di riconsiderare il significato degli indizi o la loro rilevanza, come ha fatto il ricorrente, significa pretendere un’attività che esula dalle sue competenze. La Corte può annullare una sentenza solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, non se una diversa valutazione degli stessi elementi potrebbe, in astratto, essere possibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili. Un’impugnazione che si traduce in una sterile ripetizione di argomenti già vagliati o in una richiesta di rivalutazione dei fatti è destinata a essere dichiarata inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario costruire un’argomentazione giuridica solida, capace di individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice di merito, e non semplicemente di riproporre la propria versione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Il ricorrente si è limitato a ripetere i motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e chiedendo una nuova valutazione dei fatti.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione in un ricorso penale?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Può verificare la corretta applicazione della legge e la presenza di vizi nella motivazione della sentenza (come la sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella espressa dai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere una sua colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRINCIPATO NOME nato a SALERNO il 26/06/1985
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in data antecedente e prossima al 21/01/2018, per avere ricettato sette fucili di provenienza illecita;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla propria responsabilità, essendogli stata attribuita la disponibilità dei fucili solo per avere egli acquistato un tubo in plastica simile a quello in cui le armi erano custodite, ma senza accertare se si trattava delle stesse armi per la cui detenzione e porto era stato già condannato, e senza valutare che, essendo stati trovati altri due nascondigli analoghi, quei fucili potevano appartenere ad altri soggetti, in particolare cacciatori di frodo, vista anche la distanza temporale dall’accertamento della detenzione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto esaminando unitariamente tutti gli elementi indiziari, e traendo da tale valutazione unitaria la prova della responsabilità del ricorrente quale unica ricostruzione plausibile, esplicitamente respingendo l’ipotesi alternativa suggerita dalla difesa, perché del tutto priva di riscontri;
ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa il significato e la rilevanza di alcuni dei vari indizi esaminati dai giudici, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, e che l’impugnazione sia, in relazione ad ogni motivo, inammissibile o manifestamente infondata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente