Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Ripetitività dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Questo approccio, infatti, snatura la funzione della Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava la violazione di diverse norme di legge, sia procedurali che sostanziali, e contestava un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Sostanzialmente, la difesa riteneva che i giudici d’appello non avessero valutato correttamente le prove e le argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio consolidato: i motivi presentati dall’imputato erano una semplice riproduzione delle doglianze già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la Non Ammissibilità di un Riesame nel Merito
La Suprema Corte ha spiegato che il suo compito non è quello di una terza istanza di giudizio, dove si possono rivalutare le fonti di prova o proporre una lettura alternativa dei fatti. Il cosiddetto ‘sindacato di legittimità’ è rigorosamente circoscritto al controllo della corretta applicazione della legge e alla verifica della coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e aveva preso in adeguata considerazione le tesi difensive. Il ricorso, invece, si limitava a reiterare le stesse posizioni, senza individuare specifici ‘travisamenti’ delle prove, ovvero senza dimostrare che il giudice di merito avesse letto o interpretato una prova in modo palesemente errato e decisivo. Tentare di ottenere una ‘rilettura alternativa’ delle prove è un’attività estranea ai poteri della Cassazione.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici e Nuovi
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una fotocopia dell’atto d’appello. Deve, invece, concentrarsi sui vizi specifici della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado ha sbagliato nell’applicare la legge o ha sviluppato un ragionamento palesemente illogico o contraddittorio. La genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione svolge un ‘sindacato di legittimità’. Non può riesaminare i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CESARO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
s,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il viz motivazionale in relazione agli artt. 125, 192, 546 co. 1 lett. e) cod. proc. p artt. 131-bis, 62-bis, 133 e 163 cod. pen., poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte d giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4 della sentenza impugnata);
che il primo motivo in punto di responsabilità, oltre ad essere reiterativo volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazion specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore