Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i motivi che portano a questa declaratoria, evidenziando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso dimostra come il ruolo della Suprema Corte sia quello di giudice di legittimità, non un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente lamentava principalmente vizi nella motivazione della sentenza impugnata, contestando l’attendibilità della persona offesa, la presunta contraddittorietà delle sue dichiarazioni rispetto a quelle di altri testimoni e, infine, la congruità del trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente infondati e, pertanto, giungendo a una pronuncia di inammissibilità. Analizziamo i punti chiave della decisione.
Genericità e Ripetitività delle Censure
I primi tre motivi di ricorso, relativi alla valutazione delle prove e all’attendibilità dei testimoni, sono stati giudicati come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripresentare le medesime doglianze. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non può essere chiamata a riesaminare nel merito questioni già adeguatamente motivate.
La Valutazione dell’Attendibilità e la Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la valutazione dell’attendibilità della persona offesa e degli altri testimoni è una questione di fatto, la cui competenza spetta esclusivamente al giudice di merito. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione. Un ricorso inammissibile è la naturale conseguenza quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione delle prove, a meno che non si dimostri una palese contraddizione o l’uso di congetture prive di fondamento empirico nella motivazione della sentenza impugnata.
La Correttezza del Trattamento Sanzionatorio
Anche l’ultimo motivo, riguardante la presunta violazione di legge nella determinazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La graduazione della sanzione, nel rispetto dei limiti edittali fissati dalla legge e dei principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e sottolineando che la pena base era stata fissata ai minimi previsti dalla legge. Di conseguenza, la censura è stata respinta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nella sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti. I motivi presentati erano privi della specificità richiesta e si limitavano a contestare apprezzamenti fattuali e valutazioni discrezionali del giudice di secondo grado, senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La decisione si fonda sul consolidato principio che distingue nettamente il giudizio di merito, incentrato sull’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, dal giudizio di legittimità, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica del percorso argomentativo del giudice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le censure siano mirate a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, e non a riproporre questioni di fatto già decise. La decisione conferma che un approccio generico o ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, meramente ripetitivi di doglianze già respinte nei gradi di merito, o se cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come l’attendibilità di un testimone) che è di competenza esclusiva del giudice di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone?
No, di regola la Cassazione non può riesaminare l’attendibilità di un testimone. Questo è un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. La Corte interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria, illogica o basata su pure congetture.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, rilevato che i primi tre motivi, con i quali si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della p.o., alla contraddittorietà tra le dichiarazio quest’ultima e quelle dei testi COGNOME COGNOME e nella parte in cui ritiene rilevant la vicenda processuale concernente COGNOME, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pagine 8-12);
che, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit” ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 dell’11/0272020, Rv.278609-01);
ritenuto che l’ultimo motivo, con cui si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata, ove peraltro si evidenzia che la misura della pena base si attesta nei minimi edittali);
vista la nota di conclusioni del 5 gennaio 2024 depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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Il Presidente