Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole per presentare un’impugnazione diventano estremamente rigorose. Un esempio emblematico è l’ordinanza in esame, che dichiara un ricorso inammissibile per motivi che meritano un’attenta analisi. Comprendere queste ragioni è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché evidenziano la differenza cruciale tra una contestazione sui fatti e una sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme perché un ricorso, pur presentato, possa non superare nemmeno la soglia dell’ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto monoaggravato. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché la Suprema Corte ha interrotto il percorso del ricorso prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Regola della Specificità e il Ricorso Inammissibile
Uno dei pilastri fondamentali per un ricorso in Cassazione è il principio di specificità. Questo significa che chi impugna una sentenza non può limitarsi a una critica generica, ma deve enucleare, ovvero individuare in modo preciso, i punti specifici della decisione che contesta e le ragioni giuridiche per cui li ritiene errati.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era unico ma trattava “plurimi argomenti senza enucleare, in modo specifico, i punti della sentenza oggetto di impugnazione”. Questa carenza ha reso il ricorso inammissibile perché impedisce alla Corte di comprendere quali siano le esatte violazioni di legge che si intendono denunciare. Un ricorso generico equivale, agli occhi della legge, a un ricorso non presentato.
La Distinzione tra Giudizio di Fatto e Giudizio di Legittimità
Il secondo e altrettanto importante motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. La Corte di Cassazione, definita “giudice di legittimità”, ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), ma non può riesaminare i fatti del processo.
I giudici di merito sono coloro che valutano le prove (testimonianze, documenti, perizie) e ricostruiscono come si sono svolti gli eventi. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere se un testimone sia stato credibile o se una prova sia stata interpretata correttamente nel suo contenuto. Le critiche del ricorrente, in questo caso, sono state qualificate come “doglianze in fatto”, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, con una motivazione sintetica ma chiara, ha combinato i due profili di criticità. Ha prima di tutto stabilito che il ricorso era “privo di specificità”, non riuscendo a isolare le presunte violazioni di legge in modo chiaro e comprensibile.
In secondo luogo, e in ogni caso, ha osservato che le censure proposte si risolvevano in “doglianze in fatto”, inammissibili per loro natura. Di fronte a un ricorso con queste caratteristiche, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiararne l’inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la fine del processo, ma anche conseguenze economiche per chi ha intrapreso un’azione giudiziaria senza rispettarne i presupposti formali e sostanziali.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la condanna al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di puro diritto, presentate con rigore tecnico e chiarezza espositiva. Tentare di utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito è un errore procedurale che porta inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni, come evidenziato nel provvedimento: quando è privo di specificità, cioè non indica chiaramente i punti della sentenza che si contestano e le relative ragioni giuridiche, oppure quando solleva questioni di fatto anziché di diritto, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è generica e non riesce a individuare in modo preciso e argomentato quale sia l’errore di diritto commesso dal giudice precedente. Il ricorrente deve spiegare dettagliatamente perché un determinato passaggio della motivazione della sentenza è giuridicamente sbagliato, non può limitarsi a un dissenso generale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 Euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni infondate o presentate senza rispettare le regole procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità poiché tratta plurimi argomenti senza enucleare, in modo specifico, i punti della sentenza oggetto di impugnazione;
Considerato, in ogni caso, che le censure proposte si risolvono in doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024