Ricorso Inammissibile: Lezione dalla Cassazione su Come Evitarlo
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire quali sono gli errori da non commettere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, proponendo diversi motivi di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 29 gennaio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ma perché una decisione così netta?
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone i difetti strutturali che ne hanno impedito l’esame nel merito. Questa analisi è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Motivo 1: La genericità delle censure sull’aggravante
Il primo motivo di ricorso contestava la sussistenza di un’aggravante legata al reato di danneggiamento. La Corte ha ritenuto questa doglianza una generica “censura in fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava contestando un’errata applicazione della legge, ma tentava di ottenere una diversa valutazione delle prove (nello specifico, le minacce contestuali al danneggiamento), cosa che la Cassazione non può fare. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione delle norme, non riesaminare le prove.
Motivo 2: La natura reiterativa del motivo sulla resistenza
Il secondo motivo riguardava la responsabilità per il reato di resistenza. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio fatale: il motivo era meramente “reiterativo”. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di diritto. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello.
Motivo 3: L’insindacabilità del diniego delle attenuanti
Infine, il ricorrente si lamentava del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la concessione o meno delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non se ci si limita a non condividere la decisione del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere tecnico e focalizzato su vizi di legittimità. Presentare un ricorso inammissibile perché basato su critiche di merito, motivi generici o ripetitivi non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’impugnazione evidenzi errori specifici nell’applicazione della legge o vizi logici gravi nella motivazione della sentenza impugnata, senza mai trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generiche censure sui fatti, reiterativi di argomentazioni già respinte in appello e contestazioni sulla valutazione discrezionale del giudice di merito, tutti vizi che impediscono un esame della Suprema Corte.
È possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove, come le testimonianze o le minacce contestuali a un reato?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggett generiche censure in fatto in ordine alla ritenuta aggravante, secondo la formulazione vige all’epoca dei fatti, incensurabilmente affermata dalla sentenza sulla base delle contes minacce al momento in cui fu posto in essere il denneggiamento;
Ritenuto che il secondo motivo in ordine alla responsabilità per il reato di resisten reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto ( v. pg. 14 sentenza);
Ritenuto che il quarto motivo sul diniego delle attenuanti generiche costituisce censura fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. sentenza);
Ritenuto che alla precedenti conclusioni non fa velo la memoria difensiva volta a riba l’ammissibilità e fondatezza dei motivi esaminati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024