Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge un Appello Ripetitivo
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia formulato in modo specifico e critico rispetto alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la semplice riproposizione di argomenti già trattati e respinti in appello porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso: un Assegno e un’Attenuante Negata
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare l’attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. L’oggetto della controversia era un assegno dell’importo di 800 euro, una cifra che, secondo la difesa, avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento di tale circostanza attenuante.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già ampiamente motivato nelle pagine 3 e 4 della propria sentenza le ragioni per cui riteneva impossibile concedere l’attenuante, nonostante il valore non eccessivamente elevato dell’importo. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rilevato un vizio fondamentale nel ricorso presentato. I motivi addotti dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti e puntualmente disattesi nel precedente grado di giudizio. In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza muovere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza d’appello.
Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica ragionata e puntuale del provvedimento impugnato, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici. La semplice riproposizione di doglianze già respinte rende di fatto il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un motivo di ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di merito già valutate, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali, non supera il vaglio di ammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per negare l’attenuante. Il compito del ricorrente in Cassazione era quello di smontare quella motivazione, non di ignorarla e ripresentare la propria tesi. Poiché ciò non è avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è necessario costruire un’argomentazione giuridica solida che attacchi specificamente i punti della motivazione della sentenza che si intende impugnare. Un ricorso che si risolve in una mera ripetizione di argomenti già vagliati è destinato al fallimento e comporta ulteriori oneri economici per il ricorrente. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, quindi, i pilastri imprescindibili per superare il severo filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione (pedissequa reiterazione) di quelli già proposti e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e privi di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 62, n. 4 c.p.), in relazione a una vicenda che coinvolgeva un assegno del valore di 800 euro.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4470  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazion all’applicazione dell’art.62, n.4 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il Giudice di appello ha adeguatamente motivato a p.3-4 della sentenza impugnata circa l’impossibilità di ritenere la particolare tenuità del fatto in considerazion valore dell’importo di euro 800 dell’assegno;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Consigliere Estensore
Il Presidente