Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Rapina
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi che governano l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il delitto di rapina, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge in relazione alla sussistenza stessa del reato contestato. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione diversa da quella sperata dal ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente processuale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva le caratteristiche necessarie per essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sulla vicenda e rendendo definitiva la condanna.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Apparente e Non Specifico
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse censure, basate su elementi di fatto, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza di secondo grado.
Secondo la Corte, un ricorso per essere ammissibile deve assolvere a una funzione critica precisa: deve attaccare la struttura motivazionale della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già esaminate, senza confrontarsi con la risposta fornita dal giudice precedente, viene considerato non specifico e meramente “apparente”. Di conseguenza, un simile ricorso inammissibile non può essere accolto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge in questi casi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. A queste si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di argomentazioni già dedotte in appello e respinte dalla Corte di merito. Mancava una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, rendendo i motivi solo apparenti e non specifici.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere meccanicamente le stesse censure già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corte d’Appello le aveva respinte. In pratica, non ha aggiunto nuovi profili di critica pertinenti al giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina contestato, è fondato su profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Pre •”dente