Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pr di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di diffam
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reit identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugn corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (c 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confro con il suddetto motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che n espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal ten argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi -;- dehte