Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Riesame del Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere l’intero processo. La Corte Suprema ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza i paletti procedurali, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti essenziali. Analizziamo questa decisione per capire perché un’impugnazione può essere respinta prima ancora di essere discussa nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di diffamazione. La sentenza di primo grado era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se l’imputato fosse o meno colpevole di diffamazione), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse le caratteristiche tecniche necessarie per essere esaminato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando tre vizi fondamentali nel ricorso presentato:
1. Mancanza di Specificità e Reiterazione: Il motivo di ricorso è stato giudicato “privo di specificità” e “meramente reiterativo”. In pratica, l’avvocato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate (e respinte) in appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva rigettate. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice “copia e incolla” dei precedenti atti; deve attaccare in modo mirato e critico la logica giuridica della sentenza impugnata.
2. Divieto di Sindacato sul Merito: Le censure mosse dal ricorrente, secondo la Corte, erano dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo è un errore comune ma grave. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ricostruire la vicenda. Il suo compito è quello di giudice della legittimità, ovvero controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere alla Cassazione di decidere se un testimone è più o meno credibile o di interpretare diversamente una prova è un tentativo di “sindacato sul merito”, che è inammissibile.
3. Logicità della Motivazione Impugnata: La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata, senza “carenze o illogicità di macroscopica evidenza”. Finché la motivazione di un giudice è coerente e completa, la Cassazione non può intervenire, anche se, in astratto, fosse stata possibile una diversa ricostruzione dei fatti. Non sono stati, inoltre, allegati specifici “travisamenti di prove”, cioè errori palesi nella lettura di un atto processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Dimostra che l’ultimo grado di giudizio richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è fondamentale strutturare un ricorso che evidenzi vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione), non semplici dissensi sulla valutazione dei fatti.
Proporre un ricorso inammissibile non solo è una strategia inefficace che porta alla conferma della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. La decisione riafferma il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, e non come un’ulteriore istanza per rimettere tutto in discussione.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se non indica chiaramente le ragioni di diritto per cui si contesta la sentenza precedente. Inoltre, è inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello o se chiede alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, che è compito dei giudici di merito.
Cosa significa che il ricorso era meramente reiterativo?
Significa che l’appellante ha riproposto le stesse identiche doglianze già presentate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte da quest’ultima per rigettarle.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pr di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di diffam
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reit identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugn corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (c 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confro con il suddetto motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che n espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal ten argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi -;- dehte