Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Limite della Motivazione Generica
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una difesa che non centra il bersaglio, criticando in modo generico una decisione senza attaccarne le fondamenta logiche. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questo principio, soprattutto nel contesto di una “doppia conforme”, ovvero quando due tribunali di merito hanno già raggiunto la stessa conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di danneggiamento aggravato, minaccia e porto ingiustificato di un coltello. Nonostante la duplice conferma della sua colpevolezza nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha respinto le doglianze dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata netta e basata su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa. La Corte lo ha definito “generico nonché manifestamente infondato”. Ecco i punti chiave del ragionamento dei giudici:
1. Critica Generica: L’atto di appello si limitava a prospettare un generico vizio di motivazione senza confrontarsi direttamente con il contenuto e la logica della sentenza impugnata. In pratica, la difesa non ha spiegato dove e perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato.
2. Mancato Confronto con la “Doppia Conforme”: Quando un imputato è stato condannato sia in primo grado sia in appello con motivazioni simili, l’onere della difesa nel ricorso per Cassazione si aggrava. È necessario dimostrare una palese illogicità o un errore di diritto, non semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
3. I Limiti del Giudizio di Legittimità: La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire il proprio ruolo. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di valutare nuovamente i fatti (un “terzo grado di giudizio”), ma di condurre un'”indagine di legittimità”. Ciò significa controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non presenti vizi palesi. Come citato nell’ordinanza (richiamando la sentenza Petrella del 2003), il sindacato della Corte ha un “orizzonte circoscritto” alla coerenza argomentativa.
Poiché il ricorso non ha superato questa soglia, limitandosi a una critica superficiale, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza sottolinea una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la specificità è tutto. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con una sentenza di condanna. È indispensabile analizzare nel dettaglio la motivazione del giudice, individuarne le eventuali crepe logiche o gli errori nell’applicazione della legge e articolarli in modo chiaro e puntuale. In assenza di questo lavoro di precisione, il rischio che il ricorso inammissibile venga dichiarato è altissimo, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La difesa non si è confrontata specificamente con le ragioni logiche della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitata a lamentare un vizio di motivazione in modo generico.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare un ricorso?
Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato a un’indagine di legittimità. Ciò significa che deve verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata, senza poter riesaminare nel merito le prove e i fatti del processo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/04/1979
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 27 febbraio 2023, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lamezia Terme del 26 novembre 2018 con la quale l’imputato è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti di danneggiamento aggravato, minaccia e porto ingiustificato di un coltello.
-Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente è generico nonché manifestamente infondato limitandosi a prospettare genericamente un vizio di motivazione della sentenza (ipotesi di doppia conforme) non confrontandosi con il contenuto della stessa che con motivazione immune da vizi logici in fatto ( come tale non censurabile in questa sede)ha chiarito le ragioni poste a fondamento della colpevolezza del ricorrente.
Richiamato al riguardo l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.