Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sulla Manifesta Infondatezza
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, l’accesso a questi strumenti è subordinato al rispetto di precise regole. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione blocca un’impugnazione senza nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare quando e perché ciò accade, con particolare riferimento ai motivi ‘manifestamente infondati’.
Il caso in esame: un appello respinto
Un cittadino, dopo una condanna in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti specifici: la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva, e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Secondo il ricorrente, i giudici dei gradi precedenti non avevano valutato correttamente questi aspetti. Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto un’opinione radicalmente diversa, definendo il ricorso proposto come palesemente privo di fondamento.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto al ricorrente nel merito, ma piuttosto che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Valutazione dei Motivi del Ricorso
Nel caso specifico, i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. Ciò significa che le argomentazioni del ricorrente apparivano, a una prima e immediata analisi, così deboli e prive di pregio giuridico da non meritare un approfondimento. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse adeguatamente motivata, logica e basata su un corretto esame degli elementi difensivi, rendendo così il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la funzione nomofilattica della Cassazione. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Quando una sentenza di merito, come quella della Corte d’Appello di Firenze in questo caso, presenta una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato i fatti.
Il rigetto del ricorso si basa proprio su questo presupposto: le critiche mosse alla sentenza impugnata non evidenziavano vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione inesistente o palesemente contraddittoria), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di merito.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di una dichiarazione di ricorso inammissibile sono severe. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo rigetta l’impugnazione, ma condanna anche il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, viene inflitta una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 Euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi alla misura della pena e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘manifestamente infondati’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente erano palesemente prive di fondamento giuridico, al punto che la sentenza impugnata risultava sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame degli elementi, rendendola non censurabile in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47439 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 21/05/1964
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, inerenti alla misura d pena irrogata e alla denegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131.–b cp sono manifestamente infondati rgiacchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede I
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.