Ricorso Inammissibile: L’Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo percorso giudiziario non è ancora concluso. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio, come la Corte di Cassazione, è soggetto a regole precise. Un esempio lampante è il concetto di ricorso inammissibile, una decisione che blocca l’esame nel merito della questione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene dichiarato tale, delineando i confini del proprio sindacato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva tenuto un comportamento oppositivo e violento al fine di sottrarsi a un controllo antidroga da parte delle forze dell’ordine. Non contento della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità e criticando il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della vicenda per stabilire se l’imputato fosse colpevole o innocente, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a mettere in discussione la validità della sentenza impugnata. In sostanza, le critiche mosse erano dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del percorso argomentativo della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica, coerente e “immune da fratture”. I giudici di secondo grado avevano attentamente valutato sia l’atteggiamento dell’imputato, finalizzato a eludere il controllo, sia le sue dichiarazioni, giudicandole non attendibili. Il ricorrente, con i suoi motivi, non ha evidenziato vizi di legittimità (come una violazione di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione), ma si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti, che è tipica del giudizio di merito. Poiché il ricorso non presentava censure ammissibili, la sua sorte è stata segnata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze, e solo se si sollevano questioni pertinenti a questi aspetti si può sperare in un suo accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte non contestavano vizi di legittimità della sentenza, ma miravano a una riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual era la condotta contestata all’imputato?
All’imputato era stata contestata una condotta oppositiva e violenta, finalizzata a eludere un controllo antidroga da parte dei pubblici ufficiali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a DESIO il 25/06/2000
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
40798/24 VACCARO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’
337 cod. pen.);
i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giud di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferiment
all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta
ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che anche il secondo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità, censura un percorso argomentativo logico e immune da fratture, con cui la Corte territoriale ha valutato sia l’atteggiamento oppositivo e vio del ricorrente finalizzato ad eludere il controllo antidroga da parte dei pub ufficiali, che il mancato riscontro delle dichiarazioni dell’imputato (si vedano 4-5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 31/03/2025
n.