Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Comprendere quando e perché un appello viene definito ricorso inammissibile è fondamentale per chiunque si approcci al mondo del diritto penale. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito chiarimenti preziosi sui confini del proprio giudizio, ribadendo principi consolidati in materia. Analizziamo questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza. I loro motivi di ricorso si basavano su diversi punti: due di essi contestavano la valutazione delle prove e il diniego delle attenuanti generiche, mentre il terzo lamentava vizi nella motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato. Tutti e tre i ricorsi, tuttavia, hanno avuto lo stesso esito: la dichiarazione di inammissibilità.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione non entra nel merito delle questioni, ma si sofferma proprio sulla natura dei motivi presentati, giudicandoli non conformi ai requisiti richiesti per un giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
L’ordinanza si articola su tre principi cardine della procedura penale che ogni difensore deve tenere a mente.
Limiti alla Valutazione delle Prove in Cassazione
Il primo motivo di ricorso, presentato nell’interesse di due imputati, è stato respinto perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado di merito”. Non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi proposti dalla difesa. Il suo compito è limitato a verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica o contraddittoria, non a decidere se un’altra ricostruzione dei fatti fosse possibile.
La Concessione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che le attenuanti non sono una “benevola e discrezionale concessione” del giudice. Al contrario, devono essere il risultato del riconoscimento di situazioni specifiche e rilevanti, non contemplate da altre norme, che giustifichino una riduzione della pena. Quando la richiesta di attenuanti è generica e non indica elementi positivi concreti (come il comportamento processuale, la vita anteatta, ecc.), il giudice può motivare il diniego semplicemente affermando che, dagli atti, non emergono elementi meritevoli di tale beneficio. L’onere di specificare tali elementi grava sulla parte che li richiede.
Preclusione dei Motivi non Dedotti in Appello
Infine, uno dei motivi del terzo ricorrente è stato dichiarato precluso. Questo significa che la questione sollevata in Cassazione non era stata precedentemente presentata come motivo di appello. Nel nostro sistema processuale, vige un principio di gradualità: le questioni devono essere sottoposte al giudice competente per grado. Sollevare un argomento per la prima volta in Cassazione, se poteva essere dedotto in appello, porta all’inammissibilità del motivo stesso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o motivazione illogica), senza mai tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. In secondo luogo, le richieste, come quella delle attenuanti generiche, devono essere sempre supportate da argomentazioni specifiche e concrete. Infine, è essenziale costruire una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni commesse in appello non possono, di regola, essere sanate in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Su quali basi il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche quando la richiesta non specifica elementi e circostanze positive concrete che possano giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Se la richiesta è generica, la motivazione del diniego è adeguata se si limita a richiamare l’assenza di elementi positivi dagli atti processuali.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato sollevato nel precedente grado di appello?
Il motivo è precluso e, di conseguenza, il ricorso su quel punto viene dichiarato inammissibile. Le questioni devono essere sottoposte ai giudici secondo una progressione graduale e non possono essere presentate per la prima volta in sede di legittimità se potevano essere oggetto del precedente gravame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45017 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45017 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nel comune interesse dell’COGNOME e del COGNOME è articolato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un div giudizio di rilevanza o comunque di concludenza delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno ovvero proposti in via alterna dalla difesa (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che il secondo motivo del ricorso proposto per COGNOME e COGNOME è manifestamente infondato avendo i giudici del gravame di merito motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d’altra parte inutile ribadire che “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazio tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini quantificazione della pena” (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, COGNOME; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possa convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del din dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di ele positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio” (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015);
rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è formulato i termini non consentiti in questa sede poiché, lungi dall’evidenziare profili di manifesta illo o intrinseca contraddittorietà della motivazione, si risolve nella prospettazione della percorri di diverse ed alternative ricostruzioni del fatto, laddove la motivazione della sentenza impugna ha puntualmente valorizzato elementi circostanziali per dedurre, senza salti logici, l’esiste dell’elemento soggettivo del delitto ascritto al ricorrente;
considerato che il secondo motivo del ricorso del COGNOME è precluso per non aver formato oggetto di previa sollecitazione in sede di appello;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere estesore
Il Presid COGNOME e