Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MATERA il 24/12/1967
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 d
2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di due anni di reclus articolando cinque motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferi
alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (primo, secondo e terzo m sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
motivo), sia con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pe
Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede d legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese
corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed av
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che: a) l’imputato, nella richiesta di concessione del redd
di cittadinanza, presentata il 15 marzo 2019, ha omesso di dichiarare di essere sottoposto alla mis cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Matera in dat
dicembre 2018; b) è stata ritenuta compatibile con la Costituzione la disciplina secondo cui deve ess disposta la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di una misura cautelare persona
per ogni reato e non solo per quelli indicati all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 (Corte cost., sen del 2020; successivamente, per identiche conclusioni, Corte cost., sent. n. 126 del 2021);
Osservato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poic le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argome giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre so prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pe individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sic la sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto facendo correttamente riferime all’entità della somma indebitamente percepita a danno dell’Erario, pari complessivamente a 6.240,95 euro;
Reputato che il quinto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poic inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeg esame delle doglianze difensive, posto che la Corte d’appello ha fissato la pena base in misu corrispondente al minimo edittale ed ha negato con corretta motivazione il beneficio delle circosta attenuanti generiche, evidenziando l’assenza di ragioni favorevoli all’imputato e la presenza di preced penali a carico del medesimo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagannegto delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore dérla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 2025′ DEPOSITATA marzo