Ricorso inammissibile: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un recente provvedimento chiarisce ancora una volta perché un ricorso inammissibile viene respinto se mira a una nuova valutazione dei fatti, ribadendo la natura della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Analizziamo questa ordinanza per capire i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputato, attraverso il suo difensore, sollevava diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con le rigide regole procedurali che governano il giudizio di cassazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si basa su una valutazione critica dei motivi presentati dall’imputato. I giudici hanno riscontrato che i primi due motivi non facevano altro che riproporre le stesse questioni già sollevate e risolte in modo completo e corretto dalla Corte d’Appello.
Inoltre, questi motivi, pur evocando vizi di motivazione, in realtà miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Questo tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio di merito è una pratica espressamente vietata dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Di conseguenza, tali motivi sono stati giudicati manifestamente infondati e, quindi, inammissibili.
Altri Motivi di Inammissibilità del Ricorso
Anche gli altri motivi del ricorso non hanno avuto sorte migliore. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di rapina è stata considerata manifestamente infondata, per ragioni già esplicitate nella sentenza d’appello.
Infine, l’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento di un’attenuante non codificata (di ‘costruzione pretoria’) basata sulla particolare tenuità, è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale spiegava chiaramente perché tale attenuante non potesse essere accolta nel caso specifico.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il principio cardine è che la Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che riesamina i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica, coerente e completa. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un’evidente illogicità del ragionamento del giudice precedente), rende il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione, destinato all’insuccesso.
La genericità di un motivo di ricorso si verifica quando l’appellante non contesta in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella decisione impugnata, ma si limita a una critica astratta o superficiale. Questo rende impossibile per la Corte valutare la fondatezza della doglianza, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario dimostrare che la sentenza impugnata soffre di un vizio di legge o di un difetto di motivazione riconducibile a quelli tassativamente previsti dalla legge.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi proposti erano una mera riproposizione di questioni già esaminate e risolte dalla Corte d’Appello e miravano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, un motivo è stato giudicato troppo generico.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo ruolo, come stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, è limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 14/08/1984
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi, che evocano in maniera promiscua e cumulativa categorie attinenti a vizi di motivazione dotati per contro di specifiche peculiarità, ripropongono in questa sede tematiche già sollevate (con l’appello di altro difensore) nella fase precedente, e correttamente e compiutamente risolte dalla sentenza (cfr. pg . 5);
osservato che si tratta di motivi che, oltre che manifestamente infondati, sono diretti alla rivalutazione del materiale probatorio, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, pratica non consentita in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e conseguentemente inammissibile;
considerato, quanto al terzo motivo, attinente all’applicazione dell’ar.t 131 bis cod. pen. al reato di rapina, esso è manifestamente infondato per le ragioni già indicate (pg. 5);
ritenuto che anche l’ultimo motivo è inammissibile, per genericità, non confrontandosi compiutamente con la motivazione fornita a pg. 6 dell’impugnato provvedimento, che spiega le ragioni per cui, anche nel merito, la circostanza attenuante di costruzione pretoria sulla particolare tenuità in relazione al reato di rapina, non possa trovare accoglimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C sigliere Estensore