Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo dichiara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. È fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di forma e sostanza, pena la sua classificazione come ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di un esame nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Gli Ermellini, esaminati gli atti, hanno concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, valutando la validità stessa dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni da evitare nella redazione di un ricorso per Cassazione:
1. Natura Ripetitiva delle Censure: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e censure che erano già state presentate e adeguatamente valutate dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le medesime difese, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
2. Genericità e Mancato Confronto: Il motivo di ricorso è stato ritenuto generico. Invece di contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della motivazione della sentenza d’appello (che, come indicato dalla stessa Cassazione, si trovavano alle pagine 2-3 del provvedimento), l’atto si limitava a una critica astratta. Per essere ammissibile, un ricorso deve “dialogare” con la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) e spiegando perché essi siano determinanti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’elevata specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente davanti alla Suprema Corte. È necessario costruire un atto che demolisca, punto per punto e con precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali, la struttura logica della decisione che si contesta. Un ricorso vago o meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché, da un lato, era meramente riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, era generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontava.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16535/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché generico rispetto motivazione della sentenza impugnata /con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 – 3 sentenza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.