Ricorso Inammissibile: L’Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti e le funzioni di ogni grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché i motivi presentati non hanno superato il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per due distinti reati: uno relativo alle sostanze stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90) e l’altro per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, formulando tre specifici motivi di doglianza.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era nel suo complesso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Primo Motivo: La Riqualificazione del Fatto come Uso di Gruppo
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per il reato di spaccio, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata a un “uso di gruppo” e non alla vendita. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile per due ragioni principali:
1. Mancanza di Appello sul Punto: La questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, rendendola una doglianza nuova e quindi non proponibile in Cassazione.
2. Richiesta di Rivalutazione del Merito: Anche se fosse stata proposta, la richiesta si traduceva in un tentativo di far rivalutare alla Corte il materiale probatorio. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge, non a riesaminare i fatti.
Secondo Motivo: La Responsabilità per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Anche il secondo motivo, relativo alla condanna per resistenza, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente si limitava a sollecitare una rilettura alternativa delle prove, un’operazione estranea al sindacato di legittimità. Inoltre, il motivo era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha respinto anche questa censura, definendola “priva di specificità”. La Corte d’Appello aveva infatti motivato la sua decisione sulla base dell’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. Il ricorso non contestava specificamente questa motivazione, limitandosi a una lamentela generica.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un “terzo grado” di processo dove si possono rimettere in discussione le prove. È un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Quando i motivi del ricorso, come in questo caso, tentano di forzare questo confine, chiedendo una nuova valutazione delle testimonianze o delle circostanze di fatto, il risultato è inevitabilmente la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante: presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure precise e pertinenti al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere i vizi di legittimità da quelli di merito, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle sue conseguenze economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, chiedevano una nuova valutazione delle prove, erano ripetitivi di doglianze già respinte o erano privi di specificità, non contestando validamente la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio’?
Significa che il ricorrente non sta denunciando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, cosa che non rientra nei poteri della Suprema Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, questa somma è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata riguardo all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente a un uso di gruppo, non è consentito, in difetto di appello sul punto, e, ad ogni modo, si risolve in una sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio: operazione estranea al giudizio di legittimità;
considerato che anche il secondo motivo, afferente alla responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/ alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina nove della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in cui si è fatto riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024