Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Tursi il 25/01/1968
avverso la sentenza del 3/06/2024 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE fatte pervenire con p.e.c. del 23 gennaio 2025, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso con la condanna alle spese, come da nota.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di NOME COGNOME, resa dal Tribunale di Imperia il 20 giugno 2022, alla pena/a nni due, mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 423, 642, comma primo, cod. pen., ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, riconoscendo a favore di quest’ultima la provvisionale di euro 2.500,00.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEvizio di t motivazione in punto responsabilità per entrambi i reati contestati – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in punto trattamento sanzionatorio – secondo motivo; vizio di motivazione con riferimento alla conferma della condanna risarcitoria e al riconoscimento della provvisionale – terzo motivo) sono inammissibili perché costituiti da doglianze in punto di fatto (primo motivo), manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (secondo motivo, v. p. 7 della sentenza di secondo grado quanto ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.), nonché non consentiti (terzo motivo).
Rilevato, infatti, quanto al terzo motivo e circa la censura avente ad oggetto la conferma della condanna risarcitoria, con assegnazione della provvisionale alla parte civile Auditore, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto, per sua natura, insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711 – 01).
Ritenuto, altresì, rispetto al motivo riguardante la conferma della condanna risarcitoria in favore della compagnia di assicurazione e alle spese processuali del grado, che questo appare reiterativo di identico motivo di gravame (cfr. p. 7 e ss.) cui la Corte di appello ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e privo di vizi.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile in quanto tardiva (le conclusioni sono state trasmesse a mezzo p.e.c. del 23 gennaio 2025, oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza di cui all’art. 611 cod. proc. pen.) e, comunque, poiché, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e la stessa parte civile, in sede di legittimità, abbia effettivamente esplicato attività defensionale diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva rispetto alla definizione del particolare rito che viene in considerazione (arg. ex Sez. U, n.
5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/012016, COGNOME, Rv. 265974) connotazione modale, questa, che non si riscontra in relazione a memorie indicative di elementi di contrasto ultronei rispetto alla preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso già operata secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo procedurale delineato dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C. Rv. 268139 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l’istanza di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Assicurazioni Generali s.p.a.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente