Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi non rispetta i rigidi criteri previsti dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare, spiegando perché la mera riproposizione delle stesse argomentazioni non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per il reato di furto aggravato in concorso. La Corte di Appello aveva parzialmente modificato la prima sentenza, intervenendo unicamente sul trattamento sanzionatorio. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Regola del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo appello a tre principali censure:
1. Violazione delle regole probatorie: Si contestava il modo in cui i giudici di appello avevano valutato le prove a suo carico, ritenendo la motivazione insufficiente a fondare la sua responsabilità penale.
2. Errata applicazione della legge: Si criticava il riconoscimento di una specifica circostanza aggravante del reato di furto.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte non avesse concesso una riduzione di pena sulla base delle circostanze attenuanti generiche.
Questi motivi, sebbene apparentemente pertinenti, nascondevano un vizio fatale che ha portato la Cassazione a dichiarare il ricorso inammissibile nella sua interezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo dettagliato perché nessuno dei motivi proposti potesse essere accolto. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi alla valutazione delle prove e all’aggravante, la Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riprodurre le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere doglianze generiche o riproporre la propria versione dei fatti. È necessario spiegare perché il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe errato dal punto di vista giuridico. In assenza di questa critica specifica, il ricorso diventa una semplice ripetizione, destinata a essere dichiarata inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte di Appello). Il giudice di legittimità, ovvero la Cassazione, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato i fatti. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo in casi estremi, ovvero quando la decisione sulla pena è palesemente arbitraria o supportata da una motivazione manifestamente illogica, circostanze che non sono state riscontrate nel caso di specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sulle regole che governano il ricorso in Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che l’atto di impugnazione non sia una mera fotocopia dei precedenti atti difensivi, ma contenga argomentazioni giuridiche nuove e mirate a contestare specificamente la logica e la correttezza giuridica della sentenza di appello. In caso contrario, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente si espone al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riprodurre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del merito (es. la Corte di Appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. La determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di arbitrarietà o se la motivazione è manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel caso specifico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Messina con cui NOME COGNOME era stato condannato per il delitto di cui agli art 110, 624, 625 co. 1 n. 2 cod. pen.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per t distinti motivi di ricorso: violazione della regola probatoria di cui all’art. 192 proc. pen. e vizio di motivazione per non aver il Giudice di appello congruamente motivato in punto di accertamento di responsabilità penale dell’imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; vizio motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi di ricorso riproducono profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e no scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della senten impugnata (quanto ai primi due motivi si veda p. 3). Quanto al terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca riduzione, deve ribadirsi che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimi le relative censure, atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionali del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza ch non si rinviene nel caso di specie.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 17 aprile 2024 D EposrrATA i , COGNOME IN COGNOME “-” ”.r.) ‘ !A Il Consigliere estensore COGNOME CAN(:;· COGNOME