Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La Suprema Corte si pronuncia sulla corretta applicazione della legge, non sui fatti. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi formali o sostanziali, non supera il vaglio preliminare della Corte, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza n. 27310/2024 della Settima Sezione Penale offre un chiaro esempio di questa dinamica, chiarendo i requisiti di un ricorso e le sanzioni in caso di inosservanza.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto con strappo, emessa in primo grado dal Tribunale di Castrovillari e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La persona imputata, non accettando la decisione di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando al suo difensore il compito di contestare la sentenza di condanna.
Il Ricorso Inammissibile: i Motivi della Difesa
Il nucleo della questione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. La difesa, infatti, non ha sollevato nuove questioni di diritto o specifici vizi di legittimità della sentenza d’appello. Al contrario, ha sostanzialmente riproposto le stesse censure e argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. L’obiettivo era sollecitare la Corte di Cassazione a una ‘diversa lettura del dato probatorio’, ovvero a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo approccio si scontra frontalmente con i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, a meno che non emergano eccezionali ragioni di esonero (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000). Le conseguenze sono:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento di cassazione.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Viene inflitta una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Queste misure hanno una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Non è sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, limitarsi a una generica doglianza o alla pedissequa riproposizione dei motivi d’appello. La Suprema Corte ha ribadito di non essere un ‘terzo grado di giudizio’ nel merito, il cui compito è quello di rivalutare le prove. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta osservanza della legge. Poiché il ricorso non presentava motivi che rispettassero tali requisiti, è stato dichiarato inammissibile senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia l’importanza cruciale di formulare un ricorso che non si limiti a esprimere un dissenso sulla valutazione dei fatti, ma che identifichi con precisione e critichi specificamente gli eventuali errori di diritto commessi dal giudice del grado precedente. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato all’inammissibilità, con l’inevitabile condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘diversa lettura del dato probatorio’, ovvero un riesame dei fatti e delle prove. Il suo compito è limitato a valutare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non a decidere nuovamente sul merito della causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna della predetta per furto con strappo (in Castrovillari il 3/10/2014;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa sostanzialmente riproposto censure correttamente esaminate in sede di merito, intese a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Deciso il 26 giugno 2024
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