Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti del processo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i paletti rigorosi che governano questa fase, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per capire perché un appello, se mal formulato, non solo è destinato a fallire ma può anche aggravare la posizione dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e furto, entrambi aggravati. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena inflitta, ovvero il trattamento sanzionatorio.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una riconsiderazione della sanzione, ritenuta eccessiva. Tuttavia, come vedremo, la strada scelta per contestarla si è rivelata proceduralmente errata.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso non possedeva le caratteristiche tecniche necessarie per essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e, in aggiunta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su diversi principi consolidati della procedura penale. Il motivo del ricorso è stato giudicato:
1. Manifestamente infondato: Non presentava argomenti solidi e pertinenti che potessero anche solo astrattamente mettere in discussione la decisione impugnata.
2. Privo della necessaria specificità: Il ricorso si limitava a una critica generica della pena, senza confrontarsi in modo puntuale e dettagliato con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello (in particolare, il paragrafo 4.3 della pronuncia).
3. Versato in fatto: Il ricorrente, di fatto, non lamentava un errore di diritto, ma chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito, ossia un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto dai giudici dei gradi precedenti. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità (controlla la corretta applicazione della legge) e non di merito.
La Corte ha ribadito che il potere del giudice di merito di determinare la pena è discrezionale. Se tale potere è esercitato con una motivazione congrua e logica, come nel caso di specie, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso inammissibile non è solo un ricorso che viene respinto, ma un atto che non supera nemmeno la soglia di ammissibilità per essere discusso. Le conseguenze sono severe: oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità, quando ritenuta colpevole (come in questo caso, per la sua palese evidenza), comporta una condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La decisione riafferma che il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, focalizzato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Chiunque intenda percorrere questa strada deve essere consapevole che una critica generica o una semplice riproposizione di argomenti fattuali è destinata all’insuccesso e a ulteriori costi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della richiesta (il merito) perché l’atto di ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
È stato giudicato inammissibile perché era manifestamente infondato, privo di specificità e cercava di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa. Il ricorrente non ha contestato un errore di diritto, ma ha espresso un disaccordo sulla valutazione discrezionale del giudice di merito, che era invece sorretta da una motivazione adeguata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa, come in questo caso, la Corte condanna il ricorrente anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIN ENLOU CUI 03LSFEY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne h confermato la condanna per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e furto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio manifestamente infondato, privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto la C di merito ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pene inflitt indicando gli elementi (cfr. par. 4.3. della pronuncia impugnata) che ha posto a sosteg dell’esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 2 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, R 271269 – 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza confrontarsi effettivamente con tale iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024