Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato ad Angri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della
dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 42-46 sui plurimi e convergenti elementi provanti il coinvolgimento dell’imputato negli affari del sodalizio);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e motivazione apparente in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, seppur implicitamente, ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 47 sulla pericolosità per la salute pubblica della condotta associativa e sulla rilevanza del danno cagionato);
osservato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base irrogata e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la 47);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che deve, infine, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in quanto non dovute, atteso che tale parte non ha fornito alcun effettivo contributo allo svolgimento del processo, essendosi limitata a richiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.