Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce i principi fondamentali che governano l’ammissibilità dei ricorsi, in particolare per quanto riguarda i vizi di motivazione e la valutazione delle circostanze attenuanti. Comprendere queste dinamiche è essenziale per capire i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una solida argomentazione nei gradi di merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Messina, presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il ricorso si basava su due motivi principali. Con il primo, si contestava la motivazione della sentenza in merito alla valutazione della responsabilità penale e all’attendibilità della persona offesa. Il ricorrente lamentava un difetto di motivazione, una sua contraddittorietà o una palese illogicità. Con il secondo motivo, invece, si criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, deducendo una violazione di legge e un ulteriore vizio motivazionale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso. La decisione si fonda su un’attenta disamina della struttura e del contenuto delle censure mosse dal ricorrente, confrontate con i limiti del sindacato di legittimità.
Valutazione del Primo Motivo: Il Vizio di Motivazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha chiarito che un vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve emergere in modo palese dalla lettura del provvedimento. Nel caso di specie, invece, la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione definita ‘esistente’, ‘lineare’ e ‘coerente’. I giudici di merito avevano condotto un’esauriente disamina delle prove, motivando in modo corretto sia sul compendio probatorio a carico dell’imputato sia sull’attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state corroborate da riscontri esterni. Di fronte a una motivazione logicamente strutturata e completa, il tentativo del ricorrente di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove è stato respinto, poiché tale attività è preclusa alla Corte di Cassazione.
Valutazione del Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la sua scelta. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato il diniego, valorizzando elementi specifici come i precedenti penali del ricorrente e la gravità della sua condotta. Poiché la motivazione era ‘sufficiente e non illogica’, la censura del ricorrente è stata considerata inammissibile, in quanto mirava a contestare una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella riaffermazione dei confini del giudizio di Cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logica, coerente e completa, che dà conto delle prove esaminate e delle ragioni della decisione, non vi è spazio per un annullamento. Il ricorso diventa inammissibile quando, dietro l’apparenza di una denuncia di vizi di legge, si cela in realtà un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in quella sede. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende è la conseguenza processuale prevista per un ricorso giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione che si concentrino su reali vizi di legittimità e non su semplici doglianze di merito. La manifesta infondatezza dei motivi, derivante da una motivazione del giudice di merito solida e ben argomentata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover analizzare con estremo rigore le sentenze di appello per individuare autentiche violazioni di legge o palesi illogicità motivazionali, evitando di proporre ricorsi destinati a un esito sfavorevole, con conseguenti oneri economici per l’assistito.
Quando un motivo di ricorso per vizio di motivazione viene considerato manifestamente infondato?
Quando la motivazione della sentenza impugnata risulta esistente, coerente, logica e basata su un’analisi completa delle prove. Se la motivazione non presenta palesi illogicità o contraddizioni, il motivo di ricorso viene respinto in quanto non sussiste il vizio lamentato.
Quali elementi può considerare un giudice per negare le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su una motivazione sufficiente e non illogica. Nell’ordinanza in esame, la Corte d’Appello ha legittimamente valorizzato elementi come i precedenti penali dell’imputato e la particolare gravità della sua condotta per giustificare il diniego.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente e all’attendibilità della p.o., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, ch la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, come pure sull’attendibilità della p.o., il cui dettame è stato corroborato da moltepl riscontri estrinseci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere Estensore