Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione, come evidenziato in una recente ordinanza. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Analizziamo il caso di un imprenditore condannato per bancarotta, il cui ricorso è naufragato proprio per aver ignorato questa regola aurea.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna in primo grado a carico di un imprenditore, ritenuto responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che convalida la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, l’imprenditore decide di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, proponendo un ricorso basato su tre distinti motivi di censura.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna sollevando tre questioni principali:
1. Violazione di legge: Contestava la sussistenza del nesso di causalità tra le operazioni economiche da lui compiute e il successivo fallimento dell’azienda.
2. Vizio di motivazione: Criticava la valutazione della Corte d’Appello riguardo a un’aggravante e alla rilevanza della relazione tecnica redatta dal curatore fallimentare.
3. Violazione di legge: Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Tuttavia, come vedremo, la formulazione di questi motivi si è rivelata il vero tallone d’Achille della sua difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano dato ragione alla Corte d’Appello sui singoli punti, ma piuttosto che il ricorso stesso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel “difetto di specificità” dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione ha osservato che le argomentazioni presentate dall’imputato non erano altro che una sterile ripetizione delle stesse censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici.
La Suprema Corte chiarisce che la “specificità” richiede un confronto critico e argomentato con la sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente riproporre le proprie tesi difensive; è necessario dimostrare dove e perché i giudici del grado precedente hanno sbagliato nel loro ragionamento. In questo caso, mancava una reale correlazione tra le argomentazioni della difesa e le motivazioni della sentenza d’appello, rendendo il ricorso un atto privo della necessaria forza critica per poter essere discusso.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che non ammette superficialità. La mera riproposizione di argomenti già vagliati è destinata al fallimento e comporta ulteriori costi. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare le specifiche criticità logico-giuridiche e costruire su di esse un’argomentazione solida e pertinente. In assenza di questo lavoro critico, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘difetto di specificità’ in un ricorso per cassazione?
Significa che i motivi del ricorso sono generici e non individuano in modo preciso i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso efficace deve criticare il ragionamento del giudice precedente, non solo ripetere una tesi difensiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37605 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imp formulando tre motivi di censura, a mezzo dei quali deduce violazione di leg relazione alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla sussistenza di causalità tra le operazioni contestate e il dichiarato fallimento), vizio di m quanto alla sussistenza dell’aggravante contestata e alla valutazione della r della relazione redatta dal curatore ai sensi dell’art. 33 I. fall. e violazion relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
che tutti i motivi di ricorso sono indeducibili per difetto di specificit meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 4 e 5 della impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla qua mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume anch mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e q poste a fondamento dell’impugnazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il r condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consi liere estensore
GLYPHIl Pridente
Così deciso il 22 ottobre 2025