Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermato la decisione del 19/11/2021, con la quale il Giudice dell’udien preliminare del Tribunale di Asti aveva dichiarato NOME COGNOME colpevol dei reati di cui agli artt. 635 cod. pen. e 2 e 4 legge 02 ottobre 1967, n. per l’effetto, lo aveva condannato – previo riconoscimento delle circosta attenuanti generiche, nonché ritenuta la continuazione e applicata la diminue del rito – alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione e 3.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospe e non menzione e, infine, con distruzione di quanto in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME per il tramite del difenso AVV_NOTAIO, lamentando – con il primo motivo – inosservanza e erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, illogicit contraddittorietà della motivazione, quanto all’accertamento ed alla sussist della prova della penale responsabilità, per assenza di riscontri rispett chiamata in correità operata dal coimputato; con il secondo motivo, la dif sostiene la errata qualificazione giuridica del fatto; con il terzo s dell’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che della mancata concessi delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della mancata conversione d pena nella corrispondente sanzione sostitutiva.
Con memoria difensiva, la difesa ha anche eccepito la violazione del dispost dell’art. 610 comma 1, quarto periodo cod. proc. pen., sul presupposto che l’avv di fissazione di udienza in camera di consiglio sia privo della specifica enunciaz della causa di inammissibilità rilevata, eccependo come tale omessa indicazion integri la violazione del disposto dell’art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen consentendo essa di espletare una adeguata difesa.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentit Con il primo motivo, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e ogge della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogi dell’apparato argomentativo della decisione impugnata. Con riferimento all seconda doglianza, la pronuncia avversata evidenzia – in punto di modulazion sanzionatoria – le modalità di commissione dei fatti giudicati, valuta esaustivamente e logicamente la grave natura delle stesse, nonché il conteg processuale oppositivo serbato dal prevenuto. Trattasi di motivazione congruent e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rim
al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. La critica attinen mancata conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, parimenti, sfornita di fondamento, per esser stato accordato il beneficio della sospensi condizionale e, quindi, ostandovi il disposto dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Quanto alla doglianza successivamente prospettata, è sufficient richiamare l’orientamento, al quale questo Collegio intende dare continuit espresso da Sez. 1, n. 39140 del 08/10/2008, Pesce, Rv. 241149 – 01, a ment della quale: «Nel giudizio di cassazione l’omessa enunciazione, nell’avv comunicato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 610, comma primo, cod. proc. pe della causa d’inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte, non dà luogo alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al no quelle previste dall’art. 178, lett. c) stesso codice, in quanto detta omissio incide sulla garanzia d’intervento dell’imputato nel procedimento, che è comunqu assicurata dall’avviso dell’udienza camerale, volto a tutelare le esigenze dife che possono esplicarsi mediante l’esame degli atti depositati in cancelleria presentazione di motivi nuovi o memorie» (in senso sostanzialmente conforme si è espressa Sez. 7, n. 28517 del 17/05/2016, COGNOME Scalora, Rv. 267537 – 01)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versament una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.