Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti non siano una semplice fotocopia delle argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro una tale decisione.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di un reato contro il patrimonio, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava l’errata applicazione della legge penale. In particolare, la difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati non nel reato di truffa (art. 640 c.p.), ma in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero “indeducibili” perché si limitavano a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non presentava una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse tesi difensive.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo, non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni. È necessario, invece, dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già fornito argomenti giuridici corretti per respingere le tesi difensive. In particolare, per quanto riguarda l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., era già stato spiegato che la “reiterazione della condotta” da parte dell’imputato impediva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorso, non confrontandosi criticamente con questa specifica argomentazione, è risultato privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non basta essere in disaccordo con la decisione; è essenziale individuare i vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice precedente e articolarli in modo chiaro e pertinente. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La specificità dei motivi è, quindi, non solo un requisito formale, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, ciò avviene se i motivi sono generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti e privi di una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “riproduttivi” di censure già esaminate?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse identiche questioni e argomentazioni già presentate e valutate dal giudice del merito (in questo caso, la Corte d’Appello), senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui tali argomentazioni erano state respinte.
La ripetizione di un reato può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì. Secondo quanto emerge dalla decisione, la Corte d’Appello aveva già motivato l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto proprio a causa della “reiterazione della condotta” da parte dell’imputato, un elemento che la Cassazione ha ritenuto correttamente valutato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto NOME COGNOME; letta la memoria depositata;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’uno l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen. ed il vizio motivazionale pe omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 641 cod. pen. l’altro la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi del argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alle ragioni sottese all’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen. per la reiterazione della condotta)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore