Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. La Suprema Corte si occupa di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare le prove. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone in modo infondato. Analizziamo insieme questo caso di tentato furto per capire i limiti e i requisiti di un appello efficace.
I Fatti del Caso: un Tentato Furto e le Prove a Carico
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. È importante sottolineare che la sua condanna nei gradi di merito non si fondava, come sostenuto dalla difesa, su un incerto riconoscimento da parte di un testimone, bensì su un quadro probatorio più solido. Gli inquirenti avevano infatti trovato presso la sua abitazione dei capi di abbigliamento simili a quelli usati durante il reato e, nelle vicinanze, la bicicletta impiegata per il tentativo di furto.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. La presunta inattendibilità del riconoscimento effettuato da un testimone.
2. La presunta mancanza di una valida querela, che avrebbe reso il procedimento improcedibile.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i punti, giungendo a una conclusione netta.
La Genericità dei Motivi Rende il Ricorso Inammissibile
Sul primo punto, i giudici hanno rilevato che la difesa si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La condanna, infatti, non si basava sul riconoscimento, ma su altri elementi probatori (i vestiti e la bicicletta) che la difesa non aveva contestato in modo specifico, ad esempio eccependo un travisamento della prova. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi, senza attaccare il cuore logico della decisione, rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Prova della Querela Valida
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha semplicemente verificato la presenza agli atti della querela regolarmente presentata dalla persona offesa e del successivo verbale di ratifica, documenti che smentivano categoricamente la tesi difensiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano palesemente infondati e non idonei a scalfire la logicità della sentenza di condanna. Il ruolo della Cassazione non è quello di una terza istanza di giudizio sui fatti, ma di custode della legge. Un ricorso, per essere accolto, deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, non può limitarsi a chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione economica non è automatica, ma viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a una colpa del ricorrente, come nel caso di motivi palesemente infondati. Il principio è chiaro: l’accesso alla giustizia deve essere tutelato, ma l’abuso dello strumento processuale, con ricorsi pretestuosi o dilatori, viene sanzionato per non gravare inutilmente sul sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e manifestamente infondati. La difesa si è limitata a riproporre argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi con le reali prove alla base della condanna e senza dimostrare un errore di diritto o un vizio logico della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o reperti), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6701 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il 18/01/1981
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. cod. pen., confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto tentato di furto;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione della legge penale in ordine all’attendibilità del riconoscimento dell’imputato effettuato dal teste COGNOME – non si confronta con la motivazione, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito, quale ha fondato la relativa affermazione di responsabilità non sul riconoscimento ma su altri elementi (segnatamente, sul ritrovamento presso l’abitazione dell’imputato di capi di abbigliamento simili a quelli utilizzati per commettere l’azione, sul rinvenimento della biciletta utilizzata tentativo di furto nelle vicinanze del bar dove si era recato l’imputato) ossia per il trami un’argomentazione congrua e logica che non è stata ritualmente censurata dall’impugnazione, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per diretto di quere è manifestamente infondato perché trova smentita nell’atto di querela presentato dalla persona offesa e nel relativo verbale di ratifica in data 9 aprile 2014;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cor cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.