Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele già esaminate nei gradi di merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali errori evitare e come strutturare un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando un punto specifico: la sua identificazione come autista e complice degli spacciatori. Secondo la sua difesa, mancavano prove certe per attribuirgli tale ruolo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto questa doglianza, basando la sua decisione su elementi probatori chiari e univoci, come gli esiti dei servizi di osservazione condotti dalle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’atto di impugnazione presentato dalla difesa non soddisfaceva i requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
La Condanna Accessoria
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi, che rappresentano errori classici nella redazione di un ricorso per Cassazione.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘interamente reiterativo’. Questo significa che la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e rigettate dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di critica né sono state evidenziate specifiche violazioni di legge nel ragionamento dei giudici di secondo grado. Ripetere semplicemente ciò che è già stato detto, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, rende il ricorso inutile e, quindi, inammissibile.
Il Mancato Confronto con la Sentenza d’Appello
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato in modo ‘specifico e puntuale’ con le motivazioni della sentenza d’Appello. La Corte territoriale aveva fornito una ‘ampia e congrua argomentazione’ per giustificare la conferma della condanna, esaminando le prove (come i servizi di osservazione) e ritenendole logiche e sufficienti a dimostrare la colpevolezza. Il ricorso, invece, ha ignorato questo percorso logico-giuridico, limitandosi ad asserire in modo ‘apodittico’ (cioè senza prove) l’assenza di elementi a suo carico. Un ricorso in Cassazione deve, al contrario, ‘demolire’ il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi di legittimità, e non semplicemente contrapporre la propria versione dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso efficace non deve chiedere alla Corte di credere a una versione alternativa, ma deve dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e perché la sentenza impugnata ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Evitare la mera ripetizione dei motivi d’appello e concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza è l’unica via per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, interamente reiterativo dei motivi già respinti in Appello e non conteneva un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse identiche argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi di critica o evidenziare specifici vizi di legittimità della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35487 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
174/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre che generico, interamente reiterativo d stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l’assenza di p la sua corretta identificazione quale autista degli spacciatori e del fratello (gi separatamente) dimostrata, invece, dagli univoci elementi probatori costituiti dagli esit servizi di osservazione che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 3 e 4).
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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La Presidente