Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti di legge, pena la dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo perché un ricorso inammissibile per genericità non possa superare il vaglio della Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza di formulare censure specifiche e dettagliate.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per cassazione. La difesa lamentava una violazione di legge e vizi di motivazione nella sentenza impugnata. In particolare, le censure si articolavano su due punti principali: la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per una pena non fissata al minimo edittale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità che rende un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da genericità e indeterminatezza, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Quest’ultimo impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a formulare ‘mere doglianze’, ovvero lamentele generiche contro la sentenza, senza però:
1. Indicare specificamente gli elementi probatori che sarebbero stati travisati o mal interpretati dalla Corte d’Appello.
2. Argomentare puntualmente perché la motivazione della sentenza impugnata fosse illogica o contraddittoria.
3. Fornire elementi concreti per cui le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse.
In sostanza, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta e coerente, la difesa non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per esercitare un controllo di legittimità, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Di qui, la inevitabile declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere un atto chirurgico, non un lamento generico. È necessario ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone i passaggi logici ritenuti errati con argomentazioni precise e riferimenti puntuali agli atti processuali. La genericità non solo rende il ricorso inutile, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La decisione della Cassazione serve quindi da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi, requisiti indispensabili per garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava in modo specifico gli errori di legge o i vizi di motivazione della sentenza precedente, limitandosi a contestazioni generali.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorso esprime lamentele generali (definite ‘mere doglianze’) contro la decisione del giudice, senza però individuare e spiegare puntualmente quali prove siano state valutate male o quali passaggi logici della motivazione siano errati, come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze per chi ha presentato il ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare le spese del procedimento e una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sua condanna per truffa è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35190 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Lecce dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di truffa ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME commesso in data 15 marzo 2017. All’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello operato una adeguata analisi della valutazione delle prove e meritando la sentenza censura anche sul piano sanzionatorio non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e non essendo la pena stata contenuta nel minimo edittale.
Rilevato che , il motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio irrogato, Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, deduce solo mere doglianze ma non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 14376/2025
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME