Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché una semplice riproposizione di argomenti già esaminati conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Corte Suprema come giudice di legittimità e non di merito. Analizziamo il caso concreto per capire le ragioni dietro a questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di evasione. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure relative alla sua colpevolezza. In particolare, la difesa contestava la sussistenza dell’intenzione di commettere il reato (il dolo), invocava la scriminante dello stato di necessità e richiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 6037 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere esaminati, in quanto non rispettavano i requisiti che la legge impone per un valido ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate nella giurisprudenza. Vediamole nel dettaglio.
Mera Riproduzione dei Motivi
Il punto centrale della pronuncia risiede nella constatazione che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare i fatti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere quanto già detto, senza individuare vizi specifici di legittimità nella decisione d’appello, lo rende inevitabilmente inammissibile.
Correttezza della Valutazione sul Dolo e sullo Stato di Necessità
La Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente riguardo alla sussistenza del dolo nel reato di evasione contestato. Allo stesso modo, era stata correttamente esclusa la possibilità di applicare la scriminante dello stato di necessità, poiché non ne sussistevano i presupposti legittimanti.
Inapplicabilità dell’Art. 131-bis c.p.
Infine, anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso tale beneficio alla luce della ‘non lieve offensività’ della condotta. Questa valutazione teneva conto non solo delle connotazioni oggettive del fatto, ma anche dell’intensità del dolo che aveva animato l’azione dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche contro i vizi di legittimità della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle difese di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi, focalizzati su reali errori di diritto o vizi logici della motivazione, per evitare una pronuncia sfavorevole e ulteriori oneri.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito.
La semplice riproposizione degli stessi argomenti già valutati in appello è un motivo valido per un ricorso in Cassazione?
No, la mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi dai giudici del merito non è un motivo valido e porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come stabilito in questa ordinanza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL:
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito ( si veda dall’ultimo perio 2) con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianz coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incong logiche con riguardo alla sussistenza del dolo rispetto all’evasione contesta sussistenza dei presupposti legittimanti il rivendicato stato di necessita e inapplicabilità alla specie del disposto di cui all’ad 131 bis cp alla luce della non l della condotta in ragione delle connotazioni oggettive della condotta e anch implicitamente rimarcata) intensità del dolo che ebbe a sorreggere l’azione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.