Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole che non si tratta di un terzo processo. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dalla mancata comprensione di questo principio fondamentale. La Corte ha infatti rigettato le istanze di tre persone condannate per tentato furto in abitazione, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non una mera copia di quanto già discusso in appello.
I Fatti del Caso
Tre individui sono stati condannati in primo grado per il reato di concorso in tentato furto in abitazione pluriaggravato. La loro condanna è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Non rassegnati alla decisione, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e il Conseguente Ricorso Inammissibile
Nel loro ricorso, gli imputati hanno sollevato diverse questioni, tra cui:
* Un’erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove.
* Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* L’eccessività della pena inflitta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato una criticità fondamentale: questi motivi non erano nuovi. Essi rappresentavano una ‘pedissequa reiterazione’ delle stesse doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello. In pratica, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza sviluppare una critica mirata e argomentata contro la logica e le conclusioni della sentenza di secondo grado. Questo approccio ha reso il ricorso inammissibile fin dal principio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, come se fosse un terzo grado di processo. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
L’ordinanza ha specificato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere la ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In altre parole, l’imputato non può limitarsi a dire ‘non sono d’accordo’, ma deve spiegare perché la sentenza di appello è sbagliata dal punto di vista giuridico o logico. Ripetere semplicemente le stesse argomentazioni già respinte non assolve a questa funzione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea una lezione cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una condanna; è necessario costruire un’impugnazione tecnica, che individui vizi specifici nella sentenza di appello. La mera riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. Il ricorso inammissibile è, in questi casi, una conseguenza quasi certa, che sancisce la definitività della sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, il che significa che non riesamina i fatti del caso, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PISTOIA il DATA_NASCITA NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del compendio probatorio, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all’eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati; essi omettono, pertanto, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (c -fr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
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Il consigliere estensore
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