Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolent documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che son all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motiv di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 14, 15 e 16 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il terzo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittim e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti deci o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente