Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Comprendere quando e perché un appello viene respinto è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta motivi di ricorso non adeguati. Analizziamo il caso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, il cui tentativo di ottenere una terza revisione del caso si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L’imputato, ritenuto colpevole di aver sottratto beni al patrimonio aziendale a danno dei creditori, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello di Milano. Non rassegnato, decideva di presentare un ultimo appello alla Corte di Cassazione, affidandosi al proprio difensore per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali, che sono stati attentamente esaminati e infine respinti dalla Suprema Corte.
I Primi Due Motivi: il Tentativo di Rivalutazione del Merito
I primi due motivi di ricorso erano focalizzati su una critica alle valutazioni di fatto compiute dalla Corte d’Appello. In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di giungere a una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha immediatamente qualificato questa richiesta come un tentativo di ottenere un inammissibile sindacato sul merito, un’attività che esula completamente dalle sue competenze. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità: il suo compito non è decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come questi motivi fossero privi di specificità e si limitassero a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza un reale confronto con le ragioni della decisione della Corte territoriale.
Il Terzo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Con il terzo motivo, la difesa contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche. Anche questa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi, come la gravità dei fatti o la personalità dell’imputato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua scelta, rendendo la censura della difesa del tutto infondata.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una motivazione chiara e rigorosa. Il principio cardine è che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente non può chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, a meno che non denunci un ‘travisamento della prova’, ovvero che il giudice di merito abbia basato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa, cosa che non è avvenuta in questo caso.
La Corte ha inoltre stigmatizzato la mancanza di specificità dei motivi, che si limitavano a riproporre le tesi difensive già esaminate e rigettate, senza attaccare in modo mirato e pertinente la logica argomentativa della sentenza d’appello. Questa prassi rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su una giurisprudenza consolidata che mira a preservare l’efficienza del sistema giudiziario e il ruolo specifico della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. La condanna per bancarotta fraudolenta è diventata definitiva. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati.
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è un monito fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere redatto con precisione chirurgica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste della motivazione) e non su disaccordi fattuali. Ripetere argomenti già sconfitti senza un confronto critico con la sentenza che si impugna è una strategia destinata al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi proposti miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi erano generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte in appello e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti (merito), ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio (legittimità).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e deve essere eseguita. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7921 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 22/09/1956
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolent documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che son all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motiv di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 14, 15 e 16 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il terzo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittim e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti deci o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente