Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, un esito tutt’altro che raro nel processo penale. Comprendere le ragioni che portano a questa decisione è fondamentale per chiunque si approcci al mondo del diritto. In questo caso, il ricorso è stato giudicato tale perché riproponeva questioni già decise, senza un confronto critico con la sentenza impugnata.
I Fatti: Condanna per Furto Pluriaggravato
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato in concorso, aggravato ulteriormente da una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Furto Tentato o Consumato?
L’unico argomento sollevato dalla difesa verteva su un vizio di motivazione. In particolare, si contestava l’erronea applicazione della norma che definisce il furto consumato, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto tentato. Si tratta di una distinzione cruciale, poiché la qualificazione del reato come ‘tentato’ anziché ‘consumato’ comporta una significativa riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione (la distinzione tra tentativo e consumazione), fermandosi a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su ragioni puramente procedurali, evidenziando la carenza strutturale del motivo di ricorso. Secondo i giudici, il motivo sollevato non era ammissibile in sede di legittimità per due ragioni principali:
1. Manifesta Infondatezza: L’argomento proposto era palesemente privo di fondamento giuridico, al punto da non meritare un esame approfondito.
2. Ripetitività: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha operato alcun confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati.
In sostanza, la Cassazione non funge da terzo grado di giudizio nel merito, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che ignora le ragioni della corte precedente e si limita a riproporre le stesse doglianze, senza spiegare perché la motivazione d’appello sarebbe errata, è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario articolare motivi specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi dialetticamente con le motivazioni dei giudici dei gradi precedenti, anziché limitarsi a una generica riproposizione delle proprie tesi. Per gli avvocati, è un monito a redigere ricorsi che siano veri e propri dialoghi critici con le sentenze impugnate, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente avesse operato uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente nel suo ricorso?
L’argomento principale era un presunto vizio di motivazione riguardo all’erronea applicazione della fattispecie di furto consumato, sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 02/10/1996
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 3 ottobre 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riferimento all’erronea applicazione della fattispecie consumata in luogo di quella tentata) non è consentito in sede di legittimità, perché manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda la p. 6 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pres ente!.