Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Suprema Corte, sottolineando l’importanza di formulare censure mirate e non meramente ripetitive. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le logiche che guidano i giudici di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la valutazione della sua responsabilità penale e la ‘dosimetria della pena’, ovvero la quantificazione della sanzione inflitta.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per la non ammissibilità del ricorso. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (se l’imputato fosse o meno colpevole o se la pena fosse equa), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
Motivi Ripetitivi e Generici
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o vizi logici specifici della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza, i motivi sono stati definiti ‘obiettivamente generici’. Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune o errori. In questo caso, le censure erano formulate in modo astratto, senza un reale dialogo con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione è destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che, per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione le parti della sentenza impugnata che si ritengono errate e le ragioni giuridiche a sostegno.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, non solo definisce il caso specifico, ma funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi in Cassazione con rigore tecnico e argomentativo, evitando la semplice riproposizione di difese già valutate e respinte.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di censure già valutate nei gradi di merito e, di conseguenza, erano obiettivamente generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/04/1993
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9225/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria del Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.