Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può spesso dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una pronuncia con cui la Corte di Cassazione chiude la porta a un’ulteriore disamina del caso. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per capire perché un ricorso può essere rigettato senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, analizzando un caso relativo a una condanna per falsa testimonianza.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. Non rassegnandosi alla decisione della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso erano molteplici e toccavano vari aspetti della vicenda:
1. Contestazione della responsabilità penale.
2. Mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità o di quella specifica prevista dall’art. 384 c.p. (che esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave danno alla libertà o all’onore).
3. Mancata applicazione di una circostanza attenuante.
4. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte non ha analizzato nel dettaglio queste doglianze, fermandosi a un gradino prima: la valutazione della loro ammissibilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni della ricorrente fossero necessariamente infondate, ma che il modo in cui sono state presentate non rispettava i requisiti tecnici richiesti per un giudizio di legittimità.
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione: Perché un ricorso inammissibile?
La Corte ha individuato due vizi fondamentali nei motivi di ricorso, che ne hanno determinato l’inammissibilità.
1. Motivi Meramente Riproduttivi:
Il primo problema era che le argomentazioni presentate in Cassazione erano una semplice riproposizione di quelle già sollevate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ripetere le stesse censure, senza evidenziare un vizio specifico della decisione d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
2. Motivi Obiettivamente Generici:
Il secondo vizio, strettamente collegato al primo, era la genericità delle censure. Un ricorso per Cassazione deve essere specifico e deve “confrontarsi” con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente lamentarsi in modo astratto della decisione; è necessario indicare con precisione dove il giudice d’appello ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico o logico. Nel caso di specie, i motivi di ricorso erano formulati in modo generico e non criticavano puntualmente le argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la condanna e respinto le richieste della difesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso per Cassazione. Non basta avere ragione nel merito, è cruciale saper presentare le proprie argomentazioni nel rispetto delle forme e dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Questo caso serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso che possano superare il severo vaglio di ammissibilità della Corte Suprema.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una mera ripetizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito e, dall’altro, formulati in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici” e “riproduttivi”?
Significa che le censure non individuano vizi specifici di legge o di logica nella sentenza d’appello, ma si limitano a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse nei gradi precedenti, senza criticare puntualmente le ragioni per cui i giudici di merito le avevano respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/02/1986
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9157/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 372 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosci della scriminante dello stato di necessità ovvero di quella di cui all’art. 384 cod. pen, circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., della sospensione condizionale pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 2 e ss. sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.