Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. È necessario che l’atto rispetti precisi requisiti di legge, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare e di come la Corte valuti i motivi di impugnazione, specialmente quando questi si rivelano generici o meramente ripetitivi.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337-341 bis c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a tre principali argomentazioni:
1. Una critica al giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito.
2. La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una pena più mite.
La Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. La decisione si basa su una valutazione critica della struttura e del contenuto delle argomentazioni difensive. Secondo i giudici, i motivi presentati erano viziati da due difetti fondamentali che ne hanno decretato l’inammissibilità.
In primo luogo, le censure erano meramente riproduttive di argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, il ricorso era obiettivamente generico, poiché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di merito, ma di un giudice di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi inferiori. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un difetto di motivazione), ma ha semplicemente riproposto la sua versione dei fatti, sperando in un esito diverso. Questo approccio è stato considerato inammissibile perché tenta di trasformare la Cassazione in un giudice di merito, snaturandone la funzione. La Corte ha sottolineato come il ricorso non abbia affrontato le ragioni specifiche per cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, rendendo le critiche astratte e prive di reale confronto con la decisione contestata. La genericità e la ripetitività dei motivi sono state quindi le cause principali della declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata. È indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e che mettano in luce un vizio di legittimità della decisione. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte o chiedere alla Corte di rivedere i fatti del processo è una strategia destinata al fallimento.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio che deve essere utilizzato con rigore tecnico e consapevolezza dei suoi limiti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate, sono volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dei fatti, oppure sono obiettivamente generici e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici dei gradi inferiori (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA FLAVIA il 30/12/1973
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8565/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bi pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosci delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag 2 e ss. sentenza impugnata e pag. 6 sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.