Ricorso Inammissibile: Lezione dalla Cassazione su Genericità e Vizi di Appello
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È necessario formulare critiche precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi requisiti porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a ogni ulteriore discussione. L’ordinanza in esame analizza due ricorsi distinti, entrambi respinti per vizi che ogni avvocato dovrebbe conoscere e saper evitare.
Il Caso in Analisi: Due Ricorsi, un Unico Destino
La vicenda riguarda due soggetti condannati dalla Corte d’Appello di Napoli per una serie di reati. Entrambi decidono di presentare ricorso per Cassazione, ma con argomentazioni che la Suprema Corte giudicherà inadeguate. Il primo ricorrente contesta l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati, mentre il secondo solleva ben quattro diverse questioni, che vanno dalla qualificazione giuridica dei fatti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Nonostante la diversità dei motivi, l’esito è identico: inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’analisi del Ricorso Inammissibile del Primo Imputato
Il primo ricorso viene liquidato rapidamente dalla Corte per la sua palese genericità. L’imputato si limita a sostenere che gli aumenti di pena per i reati satellite fossero eccessivi, senza però argomentare in modo critico contro la motivazione della Corte d’Appello. Si tratta di una ‘mera asserzione’, un’affermazione priva di un reale confronto con la sentenza impugnata.
La Cassazione sottolinea come i giudici di merito avessero giustificato gli aumenti sulla base della ‘allarmante serialità’ delle condotte e della ‘negativa personalità’ dell’imputato, elementi desumibili dalla struttura complessiva della sentenza. Un ricorso inammissibile è tale proprio quando non riesce a scalfire la coerenza logica della decisione che contesta, limitandosi a un dissenso non supportato da specifiche ragioni di diritto.
I Quattro Motivi del Ricorso Inammissibile del Secondo Imputato
Il secondo ricorso, sebbene più articolato, subisce la stessa sorte. La Corte lo smonta punto per punto, evidenziando vizi differenti ma ugualmente fatali.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo, con cui si tentava di derubricare alcuni reati da penali a illeciti civili, viene giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione non può essere la semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, spiegando perché essa sia errata. In assenza di ciò, il motivo è solo apparentemente specifico.
Le Doglianze di Fatto non Ammesse in Cassazione
Il secondo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità per un reato specifico, viene respinto perché costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (ad esempio, l’attendibilità di un testimone), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strada preclusa che conduce direttamente all’inammissibilità.
La Genericità nella Contestazione della Pena
Anche la contestazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche viene bocciata come ‘del tutto generica ed assertiva’. Il ricorrente non spiega perché sarebbe stato violato l’art. 133 del codice penale né quale sia la lacuna motivazionale della Corte d’Appello, che aveva fatto corretto rinvio alla motivazione del giudice di primo grado. Quest’ultimo aveva basato la sua decisione su elementi concreti: la reiterazione delle condotte, il comportamento processuale e il mancato risarcimento del danno.
La Prognosi Negativa sulla Sospensione Condizionale
Infine, la richiesta di sospensione condizionale della pena viene ritenuta ‘manifestamente infondata’. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione chiara per la sua prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, basandola sulla serialità dei crimini e su un ‘collaudato modus operandi’, elementi che indicavano un’elevata propensione a delinquere.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, ribadisce principi fondamentali del processo penale. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico, critico e pertinente. Non può limitarsi a ripetere argomenti già disattesi né può chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti. Deve, invece, individuare precisi vizi di legge o di motivazione (illogicità, contraddittorietà, carenza) nella sentenza impugnata e argomentare in modo puntuale il perché di tali vizi. La genericità e l’assertività delle doglianze, come nel caso di specie, trasformano il ricorso in un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio sul merito. La redazione del ricorso richiede rigore tecnico e capacità di confrontarsi dialetticamente con la decisione impugnata. L’alternativa è un ricorso inammissibile, che non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche un ulteriore onere economico. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di tradurre le lamentele del cliente in motivi di ricorso giuridicamente solidi e ammissibili.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Le ragioni principali emerse in questa ordinanza sono: la genericità dei motivi, quando le critiche sono vaghe o assertive; la proposizione di questioni di fatto, che non possono essere riesaminate dalla Cassazione; la mera ripetizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando si limita a enunciare un dissenso rispetto alla decisione del giudice senza fornire specifiche argomentazioni giuridiche o senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza. È una semplice affermazione di disaccordo che non adempie alla funzione tipica dell’impugnazione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. È possibile contestare un ‘vizio di motivazione’ (ad esempio, se è manifestamente illogica o contraddittoria), ma non chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/11/1968 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/07/1992
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale, GLYPH (1.:eotuìo
ritenuto che l’unico motivo cui è affidatOrche deduce il vizio motivazionale i relazione agli aumenti di pena effettuati per la continuazione, è generico risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, risp ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto indica le ragioni per le quali gli aumenti di pena sarebbero eccessivi, speci tien conto che la Corte territoriale ha determinato la pena per il reato più g cui al capo C) nel minimo edittale della pena detentiva, operando poi aumen contenuti per la continuazione con i reati di cui ai capi A), D), F), G) e H);
ritenuto, peraltro, che nel caso che si sta scrutinando le ragioni su cu fondano gli aumenti per la continuazione si desumono dalla complessiva struttur argomentativa della sentenza, che ha evidenziato l’allarmante serialità condotte criminose e la negativa personalità dell’imputato;
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo – che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all’art. pen., contestati ai capi A), D), G) e H), ritenendo trattarsi piuttosto di illeciti civili in mancanza della contestata aggravante della esposizione alla pubblica fede è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla C merito a pag. 12 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi dun stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogg di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la motivazione sull affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo C), consentito, atteso che è costituito da mere doglianze in punto di fatto, il cu è precluso in sede di legittimità;
ritenuto che il terzo motivo – che contesta il trattamento sanzionatorio ed mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è iin relazione ad entrambi i profili /del tutto generico ed assertivo, atteso che non spiega perch sarebbe stato violato il disposto dell’art. 133 cod. pen. e quale sarebbe la motivazionale in punto di circostanze attenuanti generiche, a fronte del rinvi per relationem alla motivazione resa dal giudice di prime cure, che ha valorizzato
reiterazione delle condotte criminose in un breve arco temporale comportamento processuale, la mancata restituzione dei beni sottratti e l’ome risarcimento del danno;
ritenuto che il quarto motivo, che contesta la assenza di motivazione i ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena manifestamente infondato, atteso che le ragioni per cui la Corte territoria effettuato una prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del COGNOME si desumono agevolmente dalla complessiva trama motivazionale della sentenza impugnata, che ha evidenziato da un lato la reiterazione seriale delle cond criminose e dall’altro la elevata propensione a delinquere del ricorrente, d dalla predisposizione di un collaudato modus operandi;
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.