Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e di non tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna in primo grado, confermata dalla Corte d’Appello, di due individui per il reato di tentato furto, previsto dagli articoli 56 e 624-bis del codice penale. Non soddisfatti della decisione di secondo grado, gli imputati, tramite i loro difensori, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi presentati, ha rapidamente concluso per la loro totale inammissibilità. La decisione si fonda su due principi cardine della procedura penale che limitano severamente l’ambito di valutazione della Suprema Corte.
Motivi Generici e Richiesta di Rivalutazione dei Fatti
Il primo ostacolo incontrato dai ricorrenti è stata la natura dei loro argomenti. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso di uno degli imputati e il primo motivo dell’altro fossero “intrinsecamente generici”. Invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della Corte d’Appello, le doglianze si traducevano in una richiesta, neanche troppo velata, di una nuova valutazione delle prove.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto. Non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che non vi siano travisamenti evidenti delle prove o illogicità manifeste. In questo caso, la motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata esente da tali vizi, rendendo la richiesta di riesame del tutto inammissibile.
Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo motivo di ricorso di uno degli imputati è stato giudicato inammissibile per un’altra ragione: la mancanza di specificità e il carattere meramente reiterativo. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
La legge richiede che il ricorso per cassazione si confronti criticamente con la decisione impugnata. Non è sufficiente ripetere le proprie tesi; è necessario spiegare perché la motivazione dei giudici d’appello, nel respingere quelle tesi, sia errata in diritto o viziata logicamente. In assenza di questo confronto critico, il motivo di ricorso è considerato aspecifico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano sulla giurisprudenza costante della Corte stessa. Si richiama il principio secondo cui il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione delle fonti di prova. L’obiettivo del ricorso deve essere quello di scovare errori nell’applicazione della legge o difetti strutturali nel ragionamento del giudice, non di proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole.
La Corte ha specificato che la sentenza d’appello aveva fornito una “corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto”. I ricorrenti, non confrontandosi efficacemente con tale motivazione, hanno di fatto eluso il loro onere di specificità, presentando un ricorso inammissibile che non poteva essere accolto.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che va utilizzato con precisione. Presentare motivi generici, ripetitivi o che mirano a un riesame del merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile concentrarsi su vizi di legittimità chiari e ben argomentati, dimostrando un effettivo errore nella sentenza impugnata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono intrinsecamente generici, se mirano a una rivalutazione delle prove non consentita nel giudizio di legittimità, o se si limitano a ripetere le argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente reiterativo”?
Significa che il ricorrente ripropone le stesse identiche doglianze già presentate e disattese dalla Corte d’Appello, senza spiegare perché il ragionamento dei giudici di secondo grado sia errato. Manca, in sostanza, un confronto specifico e critico con la decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BARI il 28/09/1984 COGNOME NOME nato a BARI il 03/08/1981
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 56-624-bis cod. pen;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che l’unico motivo del ricorso del Belviso e il primo motivo del ricorso del COGNOME son inammissibili, in quanto intrinsecamente generici e, comunque, diretti a sollecitare – al di f dell’allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic evidenza – una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jaka Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo del ricorso del COGNOME è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenz impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non effettivamente confrontato;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Presidente