Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire una giustizia ponderata. Tuttavia, l’accesso all’ultimo grado, la Corte di Cassazione, è soggetto a regole precise. Quando queste non vengono rispettate, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo un’ordinanza recente per capire meglio i contorni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione emessa in primo grado. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana, per tentare di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Esito del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dell’unico motivo presentato dalla difesa: è stato ritenuto “manifestamente infondato e privo di specificità”. In pratica, le argomentazioni dell’imputato non solo erano palesemente prive di fondamento giuridico, ma non affrontavano nemmeno in modo adeguato e specifico le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua in fatto e corretta in diritto” per giustificare la sua decisione. Il ricorrente, invece, non si è confrontato efficacemente con tale motivazione, limitandosi a presentare un’argomentazione generica che non poteva essere accolta.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Se un ricorso non evidenzia un chiaro errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre questioni già valutate, viene considerato inammissibile. La mancanza di un confronto critico e puntuale con la sentenza d’appello rende il ricorso vago e, di conseguenza, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per furto in abitazione è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce lo Stato per l’uso di risorse giudiziarie in un procedimento che si è rivelato superfluo; dall’altro, serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Corte di Cassazione. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono, tra le altre cose, manifestamente infondati e privi di specificità, ovvero quando non contestano in modo puntuale e pertinente le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il ricorrente non si è confrontato efficacemente con la motivazione della sentenza precedente. Invece di individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici, ha presentato argomentazioni generiche che non mettono in discussione la coerenza e la correttezza della decisione dei giudici d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze principali sono due: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un procedimento giudiziario ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a NOVARA il 16/01/1977
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di furto abitazione;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, att che la Corte di appello, in ordine alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. bis cod. proc. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 4 sentenza impugnata), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
esidente