Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 28/04/1985
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania dell’8 febbraio
2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa il febbraio 2018, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata
carico di NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
del 1990, accertato in Avola il 4 febbraio 2017.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sen impugnata, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di un’adeguata
critica all’operato dai giudici di merito, i quali, contrariamente a quanto eccepito, si sono compiutamente confrontati con gli argomenti difensivi, superandoli con considerazioni pertinenti
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena diniego delle attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, dovendosi
considerare che la Corte di appello ha ridotto la pena da
1
anno di reclusione e 1.200 euro di multa a mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, valorizzando le modalità di spaccio in form
domestica e giustificando il lieve discostamento dalla pena base in ragione delle plurime cession avvenute anche in costanza di applicazione degli arresti domiciliari, mentre, ai fini del din delle attenuanti generiche, è stata sottolineata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) l’assen di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, non potendosi ritenere tale la confessione r da COGNOME il quale si è limitato ad ammettere quanto già emerso dalle indagini svolte.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.