Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ISEO il 24/08/1973
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Lodi, riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto di
imputazione e quelli di cui alla sentenza n. 3667/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Milano;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso p(denunda l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che con il medesimo
è stato prospettato un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, il quale presenta una motivazione tutt’altro che illogica, avendo la Corte
evidenziato come non sia possibile escludere la contestata recidiva in considerazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, ritenuti sintomatici della sua pervicacia
delinquenziale, aggravatasi negli anni, considerata l’entità del compendio oggetto dei furti commessi (si veda, in particolare, quanto argomentato a pagina 2 del provvedimento impugnato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid