Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 12/11/1988
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, decide a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione c
sentenza emessa in data 30 novembre 2023, ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli – sezione distaccata
Marano di Napoli nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati allo st ascritti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con unico motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione
al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62, com
1, n. 4 cod. pen.
Il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), c
fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità con rigu all’incompatibilità dell’invocata attenuante con la fattispecie di cui all’art. 6 cod. pen., contestata all’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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